Il Documento di ricerca n. 182 di Assirevi, redatto lo scorso luglio 2014 e tutt’ora in fase di aggiornamento, intende fornire alle società di revisione alcune linee guida in merito alla sottoscrizione della dichiarazione fiscale ai fini della compensazione dei crediti tributari per importi superiori a 15.000 euro annui. Infatti le società che vogliono utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità con riguardo alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. Tuttavia il Legislatore ha disposto che, per i contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis del codice civile, la dichiarazione dalla quale emerge il credito che si intende compensare, può essere validamente sottoscritta, ai fini appunto della compensazione e in alternativa al visto di conformità, oltre che dal rappresentante legale (o in mancanza, da chi ne ha l’amministrazione o da un rappresentante negoziale) anche dai soggetti che esercitano il controllo contabile, cioè il revisore contabile, la società di revisione, nonché il Presidente del Collegio sindacale.
Il documento Assirevi, n. 182, si concentra sul ruolo del revisore o della società di revisione chiamata a sottoscrivere la dichiarazione ai fini della compensazione, ponendo particolare attenzione alla natura e alla portata delle verifiche da svolgere.
Un approfondimento della materia è contenuto nella Circolare Mensile del Revisore N.9 2014.