Il Regolamento (UE) n. 537/2014 ha apportato le seguenti rilevanti modifiche che riguardano la revisione legale degli enti di interesse pubblici:
• con riferimento ai corrispettivi connessi a servizi non di revisione, è stabilito che:
essi devono essere complessivamente (società revisionata e sua eventuale controllata o controllante) limitati al 70% della media dei corrispettivi versati negli ultimi 3 anni consecutivi per la revisione legale del bilancio della stessa società, della sua controllata o controllante o del bilancio consolidato di tale gruppo di imprese;
se l’ammontare totale dei corrispettivi versati dall’ente revisionato in ciascuno degli ultimi tre anni consecutivi supera il 15% del totale dei corrispettivi percepiti dal revisore o società di revisione, o dal revisore del gruppo, in ciascuno di questi anni di riferimento, il revisore o società di revisione deve informare il comitato per il controllo interno e la revisione contabile in quanto risulta necessario valutare se sussiste il rischio che sia compromessa l’indipendenza del revisore medesimo. Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile possono decidere di sottoporre l’incarico di revisione ad un controllo della qualità dell’incarico da parte di un altro revisore o società di revisione.
• Con riferimento alla possibilità di svolgere servizi diversi dalla revisione il Regolamento consente ad un revisore o società di revisione, o qualsiasi membro della sua rete, che effettua la revisione di un EIP, di attuare a favore dello stesso ente, della sua controllata o controllante, unicamente i servizi diversi dalla revisione (indicati all’art 5 del regolamento medesimo) che non siano esplicitamente proibiti e previa approvazione da parte del comitato per il controllo interno e la revisione contabile. Il regolamento, tuttavia, consente agli Stati membri di derogare a tale divieto o, all’opposto, di rendere vietati altri servizi non compresi tra quelli elencati all’articolo 5.
• Quanto alla valutazione di rischi per l’indipendenza il revisore legale e, nel caso di società di revisione, i suoi partner, i membri dell’alta direzione ed i dirigenti, devono annualmente confermare, in forma scritta, al comitato per il controllo interno e la revisione contabile la propria indipendenza dall’ente sottoposto a revisione e discutono con lo stesso eventuali rischi per l’indipendenza e le misure di salvaguardia eventualmente necessarie per ridurli;
• È introdotto il riesame della qualità dell’incarico prima dell’emissione della relazione di revisione, ad opera di un revisore che non ha partecipato allo svolgimento dell’incarico o, in mancanza, di un revisore esterno;
• Quanto alla relazione di revisione, è stabilito che la stessa deve essere redatta nel rispetto di quanto disposto dalla nuova direttiva e contenere le seguenti informazioni:
l’indicazione di chi ha conferito l’incarico;
la data di conferimento dello stesso e la sua durata, compresi eventuali rinnovi;
una descrizione dei più rilevanti rischi di errori significativi esaminati e valutati dal revisore o società di revisione, compreso il rischio di errori significativi dovuti a frodi, nonché delle risposte approntate per fronteggiare tali rischi;
una spiegazione di come la revisione svolta sia ritenuta in grado di rilevare irregolarità, incluse le frodi;
una conferma che il giudizio di revisione è in linea con la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile;
una dichiarazione che non sono stati prestati servizi diversi dalla revisione vietati e che l’indipendenza non è stata compromessa;
l’indicazione di servizi diversi dalla revisione consentiti forniti alla società revisionata che non siano già stati oggetto di informativa nella relazione sulla gestione o nel bilancio.
Secondo il regolamento, deve essere anche redatta una relazione aggiuntiva interna destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile contenente informazioni più dettagliate della relazione di revisione, in particolare con riferimento alla metodologia di lavoro utilizzata dal revisore o società di revisione.
In tema di durata dell’incarico, è introdotto il limite di 10 anni per l’incarico di revisione del bilancio. Tuttavia è concessa la possibilità agli Stati membri di prevedere una durata massima inferiore in ogni caso o superiore nelle sole fattispecie in cui allo scadere dei primi 10 anni:
– si svolga una gara d’appalto pubblica per il conferimento dell’incarico (durata massima 20 anni);
– l’incarico sia conferito a più revisori o società di revisione (joint audit) che emettono una relazione congiunta (durata massima 24 anni).
Al termine della durata massima consentita dell’incarico il revisore o società di revisione non può assumere nuovamente l’incarico di revisione per la stessa società se non sono decorsi quattro anni dalla data di cessazione del precedente incarico.
• Con riferimento al controllo della qualità vengono stabilite procedure diverse in funzione della dimensione dell’ente:
i controlli della qualità dei revisori o società di revisione incaricati di svolgere la revisione dei bilanci degli EIP di medie e piccole dimensioni dovranno essere condotti almeno ogni sei anni;
i controlli della qualità dei revisori o società di revisione incaricati di svolgere la revisione dei bilanci degli EIP di grandi dimensioni devono avvenire con cadenza almeno triennale.
• È istituito il Comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (Committee of European Auditing Oversight Bodies – CEAOB) composto da un rappresentante per ciascuna autorità competente e da un delegato dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority – ESMA).