Diminuiscono i controlli per srl

di Fabrizio Raponi - - Commenta

Come era stato evidenziato dalle indiscrezioni emerse nei giorni scorsi, il controllo contabile delle Srl, da parte del collegio sindacale e/o del revisore, viene ridotto (vedi articolo Collegio sindacale a rischio nelle srl con capitale sociale superiore a 120 mila euro).
Il D.L. n.91 del 24 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.144, oltre a intervenire nella riduzione del capitale sociale minimo per la costituzione delle Spa, ha infatti abrogato il comma 2 dell’articolo 2477 del codice civile.
In particolare l’art.20 del citato decreto (articolo rubricato: Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e misure contabili) dispone quanto segue ai punti 7 ed 8:
“7) All’articolo 2327 del codice civile la parola:”centoventimila” e’ sostituita dalla seguente: “cinquantamila”; 8) All’articolo 2477 del codice civile il secondo comma e’ abrogato; nel terzo comma la parola: “altresì'” e’ soppressa e nel sesto comma le parole: “secondo e” sono soppresse.”
La riduzione del capitale sociale minimo per le società per azioni, da 120 a 50 mila euro, avrebbe prodotto un importante aumento dei controlli contabili nelle società a responsabilità limitata, in quanto secondo il comma 2 dell’articolo 2477 del codice civile, “la nomina del collegio sindacale é obbligatoria se il capitale sociale non é inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni”.
L’intervento legislativo, all’articolo 20 comma 8, elimina il vincolo che lega la nomina dell’organo di controllo per le Srl con il capitale sociale minimo necessario per la costituzione di una Spa, rendendo totalmente irrilevante l’ammontare di quest’ultimo per la nomina del soggetto incaricato al controllo.
La nomina del collegio sindacale o del revisore è quindi ora subordinata esclusivamente al comma 3 dell’articolo 2477, che prevede l’obbligo della nomina dell’organo di controllo se la società:
• è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
• controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
• per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’art. 2435-bis per il bilancio in forma abbreviata(totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro, dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità).
Quindi il legislatore, con questo intervento, vuole evidentemente incentivare la costituzione di start up azionarie per migliorare l’accessibilità alle società di capitali, ma nello stesso tempo pone un’ulteriore forte restrizione nei confronti dei revisori, che si troveranno ad affrontare un’importante riduzione delle srl vincolate al controllo contabile.
Le modifiche in questione, pur in mancanza di specifica disciplina, sembra gravare anche sulle società cooperative.
Infatti l’articolo 2543 comma 1 del codice civile prevede che l”a nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi”, quindi l’abrogazione del suddetto comma 2 elimina l’obbligo di nomina legato al capitale sociale delle società per azioni.

Autore dell'articolo

Fabrizio Raponi

Dottore in Economia e Commercio; autore di articoli in riviste specializzate.

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