La Corte dei Conti sembra snobbare la richiesta avanzata dall’ANCI lo scorso 30 aprile di proroga dei consuntivi e completa gli strumenti necessari alle verifiche successive all’approvazione dei rendiconti 2013 dei Comuni e delle Province.
Dopo la pubblicazione della delibera n. 8 del 15 aprile 2014 relativa ai questionari SIRTEL che ha previsto un calendario per l’inoltro da parte dei Comuni e Province dei dati dei consuntivi 2013, con la pubblicazione nel Supplemento ordinario n. 38 della Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8.5.2013 delle Linee Guida e dei Questionari previsti dall’art.1, commi 166 e seguenti della legge 23.12.2005 n. 266, anche i Revisori dei Conti possono iniziare ad ottemperare alle prescrizioni recate dal SIQUEL. La finalità perseguita dai controlli sui bilanci e rendiconti degli enti locali è quella di assicurare la tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica attraverso la verifica dell’effettiva attuazione da parte degli enti locali delle misure per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica posti dalla legge di stabilità e dalle altre norme di coordinamento finanziario. La Corte ha tenuto fede alla promessa inserita nella delibera n. 23/SEZAUT/2013/INPR e cioè di “soprassedere”, per il 2013, all’adozione dei questionari sul bilancio di previsione. L’esercizio 2013 ricordiamo è stato caratterizzato da un anomalo differimento al 30 novembre del termine per l’approvazione del bilancio di previsione nonché da gravi incertezze sull’ammontare delle risorse disponibili per gli enti locali. I questionari sul rendiconto 2013 pertanto prevedono l’implementazione di una serie di notizie anche sui dati previsionali. E’ prevista un’appendice “A”, contenente alcuni quesiti che riguardano specificatamente aspetti della gestione finanziaria messi in luce dagli indirizzi forniti dalla citata delibera per una sana gestione della fase di esercizio provvisorio.
Vediamo brevemente alcune delle novità e delle modifiche intervenute nel presente questionario.La mancata predisposizione dei questionari per il bilancio di previsione 2013 ha reso necessario ricostruire l’iter della gestione complessiva richiedendo in alcune tabelle anche i dati previsionali. Nella tabella relativa alla verifica degli equilibri del “risultato della gestione finanziaria” così come nelle tabelle relative alla verifica dei vincoli di bilancio: contributo per permesso per costruire, sanzioni amministrative, recupero evasione tributaria, è richiesta la comparazione dei dati delle previsioni iniziali con il rendiconto 2013.
Una particolare attenzione è stata rivolta all’indicazione dell’eventuale disavanzo prodotto nell’esercizio 2012 (domanda 1.4.4.) indicando le modalità di ripiano dello stesso sulla base dell’art. 193 del TUEL nonché la tipologia ed i relativi importi delle entrate destinate a tale riequilibrio. E’ stata implementata la tabella relativa alle modalità di utilizzo dell’anticipazione di cassa. Sono richiesti ulteriori notizie rispetto alla precedente annualità.
Il paragrafo relativo all’evasione tributaria è stato ridenominato e sono richieste ulteriori informazioni rispetto al passato soprattutto in merito alla verifica della regolarità del versamento delle entrate riscosse nel conto di tesoreria da parte del concessionario della riscossione. L’organo di revisione deve attestare di aver vigilato, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. c) del TUEL ,sulla regolarità dei rapporti finanziari tra l’ente locale e concessionario della riscossione e nel caso di risposta negativa evidenziare se ha usufruito o meno degli strumenti necessari per effettuare tale vigilanza. Le altre notizie richieste si riferiscono al rispetto dell’art. 7, comma 2, lett. gg-septies del d.l. n. 70/2011 convertito in legge n. 106/2011 relativamente alla periodicità del riversamento nel conto di tesoreria e le relative modalità di contabilizzazione operata dal concessionario al lordo o al netto dell’aggio dovuto.
Nel capitolo dei residui sono confermati tutti i dati e le notizie relative alla precedente annualità. Si è proceduto soltanto all’aggiornamento della domanda relativa alla costituzione del fondo svalutazione crediti sulla base delle modifiche legislative intervenute in applicazione dell’art. 1, comma 17 del d.l. n. 35/2013. Nel capitolo relativo ai debiti fuori bilancio e passività potenziali sono stati eliminati alcuni quesiti in quanto già contenuti nelle specifico questionario sui debiti fuori bilancio e disavanzi di amministrazione predisposto dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti. Il Revisore deve verificare però l’effettiva trasmissione di tale questionario entro la data del 31.1.2014 e se i dati in esso inseriti corrispondono alle risultanze contabili. E’ stata quindi eliminata la tabella relativa alla suddivisione della tipologia dei debiti sulla base dell’art. 194 del TUEL. Sono state eliminate le domande relative al tempestivo riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio alla verifica dell’eventuale esistenza di debiti ancora da riconoscere, all’eventuale presenza di debiti fuori bilancio di cui è stato disposto il pagamento in assenza del relativo provvedimento consiliare di riconoscimento.
Il paragrafo relativo al “rapporto sulla tempestività dei pagamenti” è stato interamente riscritto per l’acquisizione di una serie di notizie necessarie a verificare se il comportamento dell’ente in merito all’utilizzo di tale anticipazione sia stato improntato sul rispetto del patto di stabilità e sul rispetto delle prescrizioni normative recate dal d.l. 35/2013.
La verifica sulle misure di “contenimento della spesa” non è più limitata al rispetto delle disposizioni recate dall’art. 6, commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del d.l. 78/2010 ma è stata ulteriormente ampliata alla verifica dell’acquisto di mobili e arredi (art. 1, co. 141, Legge n. 228/2012); al divieto di acquisto di autovetture (art. 1, co. 142 Legge n. 228/2012); alla verifica del divieto di superamento del sostenimento di spese eccedenti il 50 % di quella sostenuta nel 2011 per la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture e per l’acquisto di buoni taxi (art. 5, co. 2 D.L. 95/2012 con v. in Legge 135/2012). A proposito delle spese di rappresentanza, la verifica non deve essere limitata all’adozione dello schema tipo ma anche al suo invio alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti e alla sua pubblicazione sul sito web dell’ente.
Nella sezione seconda del Questionario non sono previste particolari novità.
Le notizie in merito agli organismi partecipati, all’utilizzo di strumenti di finanza derivata, alle verifiche sul conto economico e del patrimonio, sostanzialmente sono le stesse richieste nelle precedenti annualità. Il paragrafo riguardante il patto di stabilità è rimodulato sulla base delle novità normative introdotte con il D.L. 35/2013. Anche la sezione concernente la verifica delle spese del personale è rimasta sostanzialmente la stessa, l’unica nuova richiesta si riferisce all’adozione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità.
Particolari disposizioni sono poi inserite a proposito degli enti che nel corso dell’esercizio 2013 hanno partecipato alla sperimentazione. Per loro è prevista l‘appendice “B” nella quale sono richieste di notizie relativamente al fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e i provvedimenti adottati conseguentemente all’emersione di un disavanzo derivante dl riaccertamento straordinario dei residui e sulle anticipazioni di tesoreria.
Naturalmente come sempre la trasmissione dei dati deve essere preceduta dall’implementazione del sistema SIQUEL mentre la scadenza della presentazione dipende dalle decisioni delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti.