Il Revisore dei conti degli enti locali nello svolgimento dei prossimi adempimenti dovrà obbligatoriamente tener conto di alcune disposizioni recate dall’approvazione del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 che ha visto la pubblicazione nella G.U. n. 54 dello stesso giorno. Alcune disposizioni investono direttamente l’organo di controllo in particolare quella recata dall’articolo 11 sulla relazione di fine mandato dei Sindaci e Presidente delle Province mentre per altre novità recate dal decreto si rende indispensabile procedere ad una modifica di alcuni format già approvati e/o predisposti da alcune associazioni tra cui l’ANCREL.
Andiamo con ordine cercando di chiarire brevemente i termini delle questioni.
L’articolo 4 dispone alcune misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e alla determinazione fondo decentrato. In pratica si tratta di una sorta di sanatoria per quegli Enti che non hanno rispettato i vincoli posti dalla contrattazione collettiva integrativa. Nelle ultime settimane la Ragioneria Generale dello Stato sta monitorando i conti annuali del personale dell’anno 2012 rilevando numerose incongruenze in merito alla complessa riduzione del fondo rispetto all’annualità 2010. Il Revisore dovrà prestare particolare attenzione a tale procedura e laddove ravvisi o ha già ravvisato, nel Questionario trasmesso alla Corte dei Conti, con il sistema SIQUEL, una qualche incongruenza sollecitare l’applicazione della norma in esame.
L’articolo 5 modifica ulteriormente i limiti previsti dal comma 1, dell’art. 204 del TUEL, relativamente alla verifica delle regole per l’assunzione dei mutui. La legge di stabilità per il 2014, all’art. 1, comma 735, L. 27.12.2013, n. 147 ha da ultimo variato, con decorrenza dal 01.01.2014 la percentuale dell’importo annuale degli interessi per poter accedere all’assunzione di nuovi mutui. La disposizione recata dal D.L. 16/2014 di fatto non cambia la misura del 8 % prevista dal TUEL ma consente di ampliare il plafond di un ulteriore quota che potrà essere non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate nell’esercizio precedente. Nella relazione al bilancio di previsione, nel capitolo riguardante l’indebitamento, il Revisore dovrà avere cura di verificare che l’importo annuale degli interessi sommato a quello dei prestiti (mutui, prestiti obbligazionari ed apertura di credito) precedentemente assunti ed a quello derivante dalle garanzie prestate ai sensi dell’art. 207 del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi non deve superare la percentuale dell’8% delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione del prestito maggiorata della quota di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsati nell’esercizio 2013 (Titolo III della Spesa – Funzione 1 – Intervento 3 – Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti.).
L’articolo 6 concerne la contabilizzazione in bilancio delle risorse relative all’IMU. I comuni sono di fatto chiamati ad alimentare con una propria quota di IMU il fondo di solidarietà comunale che è stato istituito dal comma 380, lett. b) dell’articolo 1 della Legge di stabilità per il 2013. Lo scorso anno si sono susseguite diverse interpretazioni su come inserire tale quota in bilancio, in primo momento l’IFEL, con la nota del 24 giugno 2013, sosteneva che l’imputazione in bilancio doveva avvenire al netto della trattenuta in questione. Infatti, non avrebbe alcun senso imputare in bilancio l’IMU al lordo di tale trattenuta e prevedere una spesa (per “trasferimenti” ?) finalizzata all’alimentazione del Fondo. Tale indicazione non era stata recepita dal Ministero dell’Interno che con apposita nota, in ossequio al principio dell’integrità del bilancio, disponeva l’iscrizione di tali somme tra le spese correnti al Titolo 1 – intervento 05 – codice SIOPE 1569 – Trasferimenti corrente ad altri enti del settore pubblico. La norma in esame invece dispone che dall’annualità 2014 si rende applicabile obbligatoriamente l’interpretazione originaria dell’IFEL, pertanto i Comuni iscrivono la quota dell’imposta municipale propria al netto dell’importo versato all’entrata del bilancio dello Stato. A tal proposito quindi i Comuni che hanno già approvato il bilancio di previsione 2014 ed hanno inserito tale quota al lordo dovranno procedere quanto prima ad apportare allo stesso una variazione al fine di stornare tale spesa. I Revisori degli enti locali interessati a tale nuova interpretazione dovranno quindi sollecitare, a nostro avviso, nella prima variazione utile l’inclusione di tale modifica. Così come potrà essere opportuno operare la modifica del rendiconto 2013 apportando eventuali rettifiche contabili in sede di predisposizione di tale documento consuntivo.
L’applicazione delle disposizioni recate dall’articolo 7, potrebbero invece incidere sull’agenda del Revisore nei prossimi mesi. Il Ministero dell’interno con provvedimento da emanarsi entro 31 marzo 2014 dovrà procedere, al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale del 2013 alla verifica del gettito dell’IMU, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D. Per i Comuni interessati a tale rettifica, è disposta la proroga al 30 giugno 2014 dell’approvazione del rendiconto 2013.
L’articolo 11, modifica, sostituendoli i commi 2, 3, e 3 bis dell’articolo 4 del D.Lgs 6.9.2011, n. 149 che concerne la relazione di fine mandato dei Sindaci e Presidenti delle province. Sostanzialmente è rimodulata la tempistica della predisposizione di tale relazione assegnando all’organo di controllo cinque giorni in più (quindici anziché dieci) per procedere alla certificazione della relazione.