“Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014 la L. 27 febbraio 2014, n. 15, che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative.
La legge di conversione interviene, tra l’altro, sull’articolo 9, comma 14, del decreto legge 150/2013, riguardante la disciplina transitoria per l’accesso al Registro dei revisori legali originariamente introdotta dall’art. 1, comma 19, del D.L. 31 ottobre 2013, n. 126 (non convertito il legge), sostituendo tale disposizione transitoria con una modifica dell’articolo 4 del d.lgs. n. 39 del 2010, al quale è aggiunto il seguente comma 4-bis:
4-bis. Ai fini dell’iscrizione al Registro sono esonerati dall’esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo l’obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l’accesso all’esercizio dell’attività di revisore legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformità alla direttiva 2006/43/CE, con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esami.
Le istruzioni operative ed il modulo per l’iscrizione, senza il sostenimento del relativo esame, nel Registro dei revisori legali saranno messi in linea non appena emanato il decreto attuativo, previsto dalla legge n. 15 del 2014, che fissa i requisiti per l’esonero dall’esame di idoneità professionale.”
Con questa nota pubblicata Mercoledì 5 Marzo 2014 sul portale della revisione legale, si evidenzia che nella conversione del decreto legge 150/2013, manca la disposizione transitoria presente nell’art. 9 comma 14, nel cui testo dava la possibilità di iscriversi al Registro dei revisori come previsto dal d.lgs. 88/92, fino alla pubblicazione del regolamento attuativo dell’art. 4 del d.lgs. n. 39 del 2010.
A causa di tale sostituzione, che rende la disciplina transitoria non più valida, e in mancanza della norma che rende definitivi i requisiti per l’iscrizione, l’accesso al Registro dei revisori rimane ancora bloccato.
L’equipollenza non sarebbe a rischio, in quanto nella nota si fa riferimento al fatto che i requisiti per l’esonero dall’esame di idoneità professionale verranno inseriti nel decreto attuativo, ma è incerto il momento in cui si potrà usufruire dei suoi benefici.