E’ stato considerato improponibile l’emendamento al DL 150/2013 che prevedeva l’equipollenza degli esami per l’accesso all’Albo dei commercialisti e la Registro dei revisori legali. Dovrebbe trattarsi di una questione esclusivamente tecnica. Pertanto, anche nel citato provvedimento normativo non sarà previsto in via definitiva l’esonero dell’esame di idoneità per l’iscrizione al Registro dei revisori da parte dei soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui gli artt. 46 e 47, del decreto legislativo 139/2005, anche qualora il tirocinio si sia concluso dopo il superamento di tali esami di Stato. Vedasi articolo Decreto “Milleproroghe”: mancata definitiva equipollenza tra commercialisti e revisori.