Il tirocinio del revisore legale

di Fabrizio Raponi - - 1 Commento

Il punto di partenza per chi ha intenzione di intraprendere la carriera del revisore legale è l’iscrizione nel registro del tirocinio.
Da non confondere con l’iscrizione nell’albo dei tirocinanti dell’ordine dei dottori commercialisti, l’iscrizione al tirocinio per i revisori legali deve seguire un iter procedurale ben preciso, come indicato nell’articolo 3 del D.Lgs. n. 39/2010 e specificato nel D.M. Economia e Finanze del 25 giugno 2012 n. 146.

La durata
Il tirocinio ha una durata di tre anni, con decorrenza dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel Registro del tirocinio dei revisori.

I requisiti
I soggetti che desiderano essere iscritti nel Registro del tirocinio dei revisori devono essere in possesso:
– dei requisiti di onorabilità;
– di un titolo di studio;
previsti dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 39/2010 e definiti con regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze in riferimento al D.M. Economia e Finanza del 20 giugno 2012, n. 145.

La domanda di iscrizione al Registro dei tirocinanti
Verificati i requisiti necessari, l’aspirante tirocinante deve compilare online la richiesta di iscrizione nel Registro del tirocinio, alla pagina www.revisionelegale.mef.gov.it attraverso il modulo di iscrizione TR-01, sotto la voce modulistica.
La domanda d’iscrizione deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, completa di tutti gli allegati e non deve presentare correzioni o abrasioni manuali.
Per poter accedere alla compilazione del modulo è necessario effettuare il versamento di un contributo fisso attualmente pari a euro 50,00 riferito alle spese di segreteria, mediante bonifico su conto corrente postale intestato a Consip Spa con IBAN: IT 32 M 07601 03200 000033862038 (per i bonifici dall’estero utilizzare le coordinate BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX), indicando nella causale “iscrizione nel registro del tirocinio”.
Il versamento deve essere predisposto anticipatamente la compilazione del modulo in quanto nello stesso deve essere riportato il codice di riferimento dell’operazione (CRO) che identifica l’effettivo pagamento.
Compilato il modulo in ogni sua parte deve essere salvato in locale e stampato, ottenendo così la domanda d’iscrizione completata.
Oltre al modulo d’iscrizione compilato e sottoscritto, il soggetto deve allegare:
• la dichiarazione di assenso del soggetto presso il quale si dichiara svolgere il tirocinio (dichiarazione che verrà automaticamente allegata al modulo d’iscrizione TR-01);
• la copia di un documento d’identità del richiedente;
• la copia del documento d’identità del revisore legale o di un soggetto munito di legale rappresentanza della società di revisione legale presso il quale si intende svolgere il tirocinio.
L’invio deve essere effettuato a cura del richiedente e a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali
Via di Villa Ada, 55
00199 ROMA

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, emana il decreto per l’iscrizione del tirocinante al Registro. Nel caso in cui la documentazione inviata risulta carente o incompleta, il Mef comunica direttamente all’interessato i motivi del mancato accoglimento della domanda.

Lo svolgimento del tirocinio
Il tirocinio per l’accesso alla professione deve essere effettuato presso un revisore legale o una società di revisione iscritti nell’elenco dei revisori attivi.

Relazione annuale
Entro 60 giorni dal termine di ogni anno di tirocinio, il tirocinante deve redigere una relazione annuale in cui vengono indicati gli atti e i compiti relativi all’attività di revisione che ha sviluppato nel periodo di riferimento, con l’indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti in cui ha assistito o collaborato.

Conclusione del tirocinio
Trascorsi 30 giorni dalla presentazione dell’ultima relazione annuale e verificati gli adempimenti necessari, le Autorità competenti, rilasciano al tirocinante l’attestazione di compiuto tirocinio, che permette:
• la cancellazione al Registro del tirocinio;
• l’iscrizione automatica al Registro dei revisori legali per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti (il decreto “Milleproroghe” n. 150 che dispone la possibilità di iscrizione nel registro dei revisori da parte di chi ha superato l’esame di Stato da Dottore Commercialista, solo però nelle more dell’entrata in vigore del regolamento previsto dal D.Lgs. n. 39/2010. Il decreto, infatti, salva solo la norma transitoria prevista dal DL n. 126/2013 ma non dispone l’accesso automatico per i dottori commercialisti al registro dei revisori legali anche dopo l’entrata in vigore del regolamento sopra citato);
• la possibilità di presentare la domanda di partecipazione all’esame allegando il provvedimento di conclusione del tirocinio.

Autore dell'articolo

Fabrizio Raponi

Dottore in Economia e Commercio; autore di articoli in riviste specializzate.

Commenti 1

  1. Gentilissimi,
    volevo sapere se la relazione annuale deve contenere nel dettaglio anche l’identificativo fiscale dei soggetti interessati.
    Mi sembra strano perchè credo che sia in violazione della privacy ma ne chiedevo conferma.

    Ringrazio anticipatamente per la risposta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

diciannove − 8 =