La perizia di stima, redatta da soggetto iscritto nel registro dei revisori o da una società di revisione iscritta nell’apposito albo, può divenire documento obbligatorio ed essenziale in molte tipologie e casistiche di operazioni straordinarie.
In particolare, l’ultimo comma dell’art 2501-sexies stabilisce che, nell’ipotesi di fusione o scissione in cui sia il patrimonio di una società di persone a confluire in quello di una società di capitali gli esperti incaricati di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio, devono anche curare la redazione di una relazione di stima del patrimonio, facendola confluire nella prima.
Quanto alla trasformazione, l’art 2500-ter c.c. dispone che il capitale sociale della società risultante da trasformazione progressiva deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell’art 2343 nel caso di società azionaria o, nel caso di società a responsabilità limitata, dell’art 2465 c.c.
Nella trasformazione di società di persone in società a responsabilità limitata l’esperto incaricato della perizia di stima del capitale deve essere nominato direttamente dalla società, mentre, nell’ipotesi di trasformazione progressiva in Spa o Sapa il perito deve essere, su istanza del legale rappresentante della società, designato dal tribunale del luogo nel cui circondario ha sede la società medesima.
Anche laddove si attui una operazione di conferimento d’azienda risulta essenziale attuare una perizia di stima sull’azienda o ramo d’azienda oggetto del conferimento al fine di fornire consone garanzie ai terzi e, in particolare, ai creditori sociali della società conferitaria, assicurando loro che il valore effettivo del bene conferito non sia inferiore a quello ad esso attribuito ai fini dell’incremento del patrimonio netto della società conferitaria.
Tale argomento sarà oggetto di approfondimento nella prossima circolare del revisore.