OIC 25: il trattamento contabile delle imposte sul reddito.

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I principali interventi che hanno interessato la bozza dell’Oic 25 (consultabile sino al 31 ottobre 2013), sono i seguenti:

– Sono stati eliminati i riferimenti al disinquinamento fiscale.

– E’ stata disciplinata in modo organico la rilevazione della fiscalità differita derivante da:

o Operazioni che hanno effetto sul conto economico;
o Operazioni che non hanno effetto sul conto economico (ad es., operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione di imposta).

– È stata inserita una parte dedicata alla fiscalità differita che emerge nei casi in cui il valore contabile di una partecipazione in società controllate, società collegate o in joint venture differisca dal valore fiscale.

– La disciplina delle perdite fiscali riportabili a nuovo è stata aggiornata in base alle recenti modifiche legislative e meglio coordinata con la disciplina della fiscalità differita.

– Calcolo delle imposte differite e anticipate: è stato precisato che l’aliquota fiscale applicabile per il loro calcolo è quella in vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio.

– Fiscalità differita da operazioni che non hanno effetto sul conto economico: si chiarisce in modo esplicito che non si procede alla rilevazione delle imposte differite e anticipate nel caso di:

o Rilevazione iniziale dell’avviamento;
o Rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in un’operazione che non influenza direttamente né il risultato civilistico né il reddito imponibile e non è un’operazione straordinaria. Si introducono, inoltre, chiarimenti in merito allo stanziamento della fiscalità differita in caso di operazioni straordinarie.

– E’ stato disciplinato il caso dell’affrancamento dei maggiori valori contabili delle attività e dell’avviamento che derivano da un’operazione straordinaria, quando la decisione di avvalersi dell’affrancamento è presa con riferimento all’esercizio in cui avviene l’operazione straordinaria (ipotesi non prevista dal documento OIC interpretativo di legge n. 3).

– In tema di affrancamento dell’avviamento, il principio precisa (coerentemente con documento OIC interpretativo di legge n. 3) che il costo pagato per l’imposta sostitutiva è ripartito lungo la durata del beneficio fiscale derivante dal riallineamento; l’ammontare del costo differito agli esercizi successivi è rilevato nell’attivo circolante tra i crediti mediante una voce ad hoc C.4–quater, Attività per imposta sostitutiva da riallineamento. Negli esercizi successivi a quello del riallineamento, in presenza di differenze temporanee derivanti da disallineamenti tra valori civilistici e fiscali che si dovessero produrre per effetto di svalutazioni o di diversi criteri di ammortamento, la società rileva le imposte anticipate/differite secondo le disposizioni del principio.

– Rivalutazione di attività: viene disciplinato il trattamento contabile dell’imposta sostitutiva da pagare per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali.

– Consolidato fiscale e trasparenza fiscale: nel principio sono riportate le principali indicazioni di natura contabile; nell’appendice, con taluni chiarimenti e aggiornamenti, viene inglobato il documento interpretativo n. 2 dell’OIC 25.

Autore dell'articolo

Alberto Berra

Dottore commercialista e revisore legale iscritto all’ODCEC di Milano; si occupa di piccole e medie imprese, di revisione legale e contenzioso tributario. Abilitato alla professione di Mediatore civile e commerciale.

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