Ultimata la campagna bilanci 2012 pare opportuno chiedersi quali possano essere le conseguenze sulla delibera di approvazione del bilancio d’esercizio derivanti dall’eventuale mancanza della relazione del collegio sindacale –in genere incaricato anche della revisione legale. A tali fini, occorre premettere come, dal punto di vista generale, la nullità sia da comminare quando la delibera risulti contraria a norme poste a tutela di interessi generali, mentre l’annullabilità quando risultino in gioco unicamente interessi dei soci. Con particolare riferimento ai vizi del procedimento, poi, si tende a riconoscere il loro carattere lesivo degli interessi esclusivi dei soci, per la cui salvaguardia è sufficiente il rimedio dell’annullabilità; ciò in quanto la collettività ed i terzi sarebbero interessati non già alle modalità di formazione della delibera, ma unicamente al contenuto sostanziale della medesima, che è il solo in grado di incidere all’esterno. Rispetto al caso prospettato, poco numerosi e non conformi sono i precedenti giurisprudenziali. Secondo la Corte d’Appello di Milano (1998), da tale carenza scaturirebbe la “nullità” della delibera di approvazione del bilancio d’esercizio. In particolare, motivo di nullità del bilancio – che si traduce nella nullità della delibera di approvazione per illiceità del suo oggetto – sarebbe il mancato esercizio del controllo sindacale sulla bozza di bilancio presentata dagli amministratori. La necessità del controllo sulla bozza di bilancio proposta all’assemblea deriva dalla stessa indicazione normativa dei doveri del collegio sindacale, tenuto a vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l’osservanza delle norme civilistiche e per la valutazione del patrimonio. Secondo altra e più recente ricostruzione giurisprudenziale, invece, la mancanza della relazione del collegio sindacale, quale atto confluente nel procedimento di approvazione del bilancio d’esercizio legato al bilancio medesimo da un nesso di consequenzialità necessaria, inciderebbe sulla validità della delibera assembleare di approvazione, determinandone la mera annullabilità (Tribunale di Latina 2011). In quest’ultimo senso, appare orientata anche la prevalente dottrina. È stato, peraltro, sottolineato come la soluzione in termini di annullabilità di una delibera di approvazione del bilancio d’esercizio assunta senza la regolare allegazione della relazione del collegio sindacale dovrebbe ammettersi nel caso in cui il controllo risulti comunque esercitato; di contro, sarebbero da considerarsi nulle, per illiceità dell’oggetto, tutte quelle delibere che dovessero essere approvate senza alcuna partecipazione del collegio sindacale al procedimento di formazione del bilancio d’esercizio, che mancherebbe di un passaggio essenziale idoneo ad interrompere l’iter formativo; ciò anche in considerazione della prevalenza che si tende a riconoscere e a garantire alla tutela del diritto di informazione non solo dei soci – i quali, attraverso la relazione del collegio sindacale, sono posti in condizione di valutare regolarità e veridicità del bilancio esprimendo un più compiuto giudizio su di esso – ma anche dei terzi, attraverso il deposito presso il Registro delle imprese.