L’incarico di sindaco all’interno delle imprese ha assunto in questi ultimi anni, una valenza tale che le responsabilità cui si può incorrere possono avere dei risvolti di natura penale, soprattutto se la figura del sindaco viene inquadrata in quella di soggetto attivo nel compimento di un determinato reato in concorso con l’organo amministrativo.
Quando ci riferiamo a reati societari siamo soliti riferirci anche a comportamenti che celano stati di crisi che di fatto, conducono al fallimento dell’azienda. La responsabilità penale concorsuale dei sindaci può derivare sia da eventuali accordi presi con gli amministratori al fine di commettere un determinato reato di natura dolosa, oppure, al verificarsi di comportamenti omissivi, tesi ad evitare controlli o verifiche mirate a scoprire atteggiamenti lesivi da parte della governance.
Nel caso venga fuori una condotta commissiva da parte dei sindaci, non vi sono particolari dubbi; la responsabilità del sindaco è palese e pertanto ricorreranno gli estremi del concorso nel reato. Nel merito tale atteggiamento commissivo da parte dei sindaci, potrebbe essere aggravato dal fatto che abbia svolto anche attività di consulenza nei confronti degli amministratori “infedeli”. Giova evidenziare, invece, che in presenza di comportamenti omissivi, da parte dei sindaci, la responsabilità penale deve trovare un riscontro più dettagliato in quanto l’omissione deve essere dimostrata come previo accordo preso con gli amministratori. Il sindaco nello svolgimento del proprio mandato si trova in una posizione di “garanzia” pertanto in presenza di risvolti illeciti o penali significa che tale funzione è venuta meno. Va comunque chiarito che non esiste un sinallagma funzionale tra comportamento lesivo dell’amministratore con quello dei sindaci, nel senso, che, non è detto che se l’amministratore commette un reato vi sia una corrispondente responsabilità penale del collegio sindacale per omesso o carente controllo.