Il collegio sindacale nell’esercizio del suo mandato è tenuto a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti intercorsi nella gestione la cui manifestazione ha avuto riflessi nella contabilità di esercizio. Appare opportuno evidenziare che più peculiare è il controllo del collegio sindacale nelle scritture contabili e più semplice sarà la verifica dell’attendibilità del bilancio. Il collegio sindacale in ottemperanza a quanto disposto dall’art 2403 del c.c. vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società sul suo concreto funzionamento, esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall’articolo 2409-bis, terzo comma. Nello svolgimento dei controlli il collegio sindacale deve ottenere dall’organo amministrativo tutti i documenti necessari all’analisi ed ai riscontri documentali che consentano di analizzare in modo attendo se la contabilità è tenuta in modo veritiero e corretto, senza alterazioni e variazioni che possano compromettere sia il risultato di esercizio che la corretta amministrazione. L’attività di accesso agli atti deve essere ben determinata e scadenzata al fine di evitare di compromettere le revisioni del collegio sindacale. Può accader che si demandi ad un membro del collegio sindacale il compito di verifica, raccogliendo dati che poi saranno discussi in via collegiale da tutti i componenti del collegio.