Con la sentenza 27 maggio 2013, n. 13081 la Corte di Cassazione sembra evidenziare importanti e crescenti oneri in capo al collegio sindacale. La sentenza deriva dalla richiesta da parte di una Srl in fallimento di condannare i membri del collegio sindacale della società al risarcimento dai danni, per omessa vigilanza sull’osservanza degli obblighi legali e statutari degli amministratori.
Se già la già il Tribunale di Napoli e la corte di appello avevano condannato i sindaci, la sentenza della Cassazione, nel rendere definitiva la condanna, ha ancor più posto l’accento sui molteplici compiti e sulle svariate responsabilità degli stessi.
Alla luce di tali sentenze sorge sponstanea una riflessione: a fronte della possibilità di ridurre i membri dell’organo di controllo ad un solo sindaco nelle srl, le funzioni e le responsabilità connesse ad un tale incarico non sono state alleggerite. Esse appaiono piuttosto sempre più ampie: i sindaci ed anche il sindaco unico sono tenuti ad un controllo di legalità non puramente formale, ma esteso al contenuto sostanziale dell’attività sociale e dell’azione degli amministratori.
Responsabilità sempre più ampie, dunque, a dispetto di un compenso che rimane inalterato, sia che il controllo sia svolto dall’organo collegiale, sia che ad esserne incaricato sia il sindaco unico.