Disponibili le istruzioni per aggiornare i dati nel Registro dei Revisori

di Giorgio Gentili - - 4 Commenti

Sono disponibili le istruzioni per comunicare i dati anagrafici e professionali dei revisori legali e delle società di revisione al nuovo registro tenuto dal MEF. Nel sito www.revisionelegale.mef.gov.it è presente la Determina della Ragioneria Generale dello Stato del 21 giugno 2013 (pubblicata il 25 giugno 2013) che stabilisce le modalità di trasmissione telematica delle informazioni relative alla gestione del registro nell’ambito dell’attività della revisione legale. Il citato provvedimento, in base a quanto indicato dall’art. 17 del D.M. del 20 giugno 2012 n. 145, avvia la fase di “prima formazione del Registro” attraverso la quale tutti i soggetti (persone fisiche e società di revisione) già iscritti nel Registro dei revisori legali sono tenuti, entro il termine di 90 giorni, a comunicare:

–      le informazioni inerenti il contenuto obbligatorio del Registro,

–      le informazioni strumentali,

–      l’opzione per l’elenco dei revisori attivi o per l’iscrizione nella sezione “inattivi”.

Le informazioni del Registro dovranno essere aggiornate e integrate solo telematicamente accedendo nell’apposita Area riservata del nuovo “portale” della revisione legale, accessibile da ciascun iscritto previo accreditamento personale. Infatti, l’art. 16 del D.M. n. 145/2012 dispone che i revisori legali e le società di revisione che saranno iscritti nel Registro dei revisori legali nel corso del periodo di “prima formazione” e successivamente a tale periodo, sono tenuti ad accreditarsi alla sezione “Area Riservata” per aggiornare il proprio contenuto informativo e le informazioni strumentali necessarie alla tenuta del registro. La citata Determina disciplina la procedura di accreditamento all’area riservata del portale nel rispetto dei principi di integrità dell’informazione, sicurezza delle comunicazioni e riservatezza dei dati personali.

Nello specifico, tutti i soggetti iscritti al Registro dei revisori legali sono tenuti a comunicare le informazioni previste attraverso le seguenti modalità. E’ innanzitutto necessario verificare l’iscrizione al Registro revisori legali sul sito:

http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/ricercaRevisori/

Infatti, nell’ipotesi in cui il proprio codice fiscale/partita Iva non risulta corretto prima di procedere all’accreditamento è necessario inviare segnalazione all’indirizzo PEC [email protected] con oggetto “Anomalia codice fiscale o partita IVA”, allegando copia immagine di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale/certificato di attribuzione della partita IVA.

Avvenuta tale verifica, si può procedere alla comunicazione e l’aggiornamento delle seguenti informazioni:

–      per le persone fisiche: dati anagrafici, dati di indirizzo tra i quali quello dove il revisore svolge la propria attività, recapito telefonico, casella di posta elettronica, eventuali iscrizioni in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell’Unione europea o in Paesi terzi;

–      per le società di revisione: legale rappresentante, indirizzo della sede e di tutti gli uffici con rappresentanza stabile in Italia, riferimenti per contattare la società, nome, cognome e numero di iscrizione nel Registro dei revisori legali dei soci o amministratori della società di revisione ed altri revisori legali che svolgono attività per conto della società.

Inoltre, bisogna tener conto delle “informazioni strumentali” necessarie alla tenuta del Registro dei revisori legali ovvero degli incarichi di revisione legale in essere, della durata e dei corrispettivi pattuiti degli stessi e successivamente ogni variazione relativa agli incarichi (nuovi incarichi, cessazioni e subentri);

Riguardo la “Sezione attivi/inattivi”, tutti i revisori legali, precedentemente iscritti al Registro dei revisori contabili, sono stati collocati nell’elenco dei revisori attivi mentre coloro che intendono transitare nella sezione “inattivi” devono esplicitamente indicare tale volontà.

 

Come effettuare la comunicazione e l’aggiornamento delle informazioni

Gli iscritti nel registro per accedere alla propria “Area Riservata” devono accreditarsi sul sito secondo le modalità illustrate in una apposita guida operativa. In merito all’accreditamento:

–      le società di revisione già iscritte nel Registro dei revisori legali che hanno comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese, riceveranno su tale casella, entro 5 giorni lavorativi dall’emanazione del presente provvedimento, le indicazioni necessarie per accedere alla propria area riservata.

–      i revisori legali iscritti nel Registro che hanno comunicato in precedenza il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, possono procedere con la modalità di accreditamento definito “self-service” che implica il rilascio in tempo reale delle credenziali di accesso. Nell’ipotesi, di precedente mancata comunicazione di un indirizzo di posta elettronica (ordinaria o certificata) è possibile procedere con la modalità di accreditamento definita “tramite moduli”, in cui solo la prima parte del pin viene rilasciata in tempo reale e l’invio della seconda parte del pin avviene con trasmissione postale.

Autore dell'articolo
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Giorgio Gentili

Responsabile editoriale e coordinatore del sito Larevisionelegale.it, Dottore commercialista in Macerata, Revisore legale e di cooperative, relatore in corsi e convegni di aggiornamento professionale, autore di numerose monografie. È presidente della commissione “Diritto penale d'impresa: area specialistica D.Lgs. n. 231/2001" dell’UNGDCEC e consulente di società di revisione.

Commenti 4

  1. Una società per cui svolgo attività di revisione volontaria ora ha raggiunto i limiti per dover effettuare il bilancio consolidato.
    Nel registro revisori come aggiungo il nuovo incarico per il consolidato? modificando quello della società per cui effettuo revisione del bilancio d’esercizio o aggiungendo nuovo incarico pur che nome società e codice fiscale siano gli stessi?
    Nelle faq del sito dei revisori non ho trovato nulla e nemmeno un numero o una pec a cui chiedere.
    Qualcuno può aiutarmi? Grazie

  2. qualcuno sa dirmi nel caso di sindaco incricato anche del controllo contabile se occorre dichiarare tutto il compenso o solo la parte attinente all’art. 2409 bis codice civile?

  3. Ho fatto il seguente quesito a Helprevisione legale. Qualcuno di voi ha affrontato la materia?Dalle istruzioni contenute nella procedura per comunicare gli incarichi al Registro dei revisori legali trovo la seguente indicazione.

    Gli incarichi da comunicare “riguardano solo ed esclusivamente la revisione legale prevista a carico di società obbligate per legge ad avere i propri bilanci revisionati da un revisore abilitato e presso un collegio sindacale nei soli casi previsti dall’art. 2409-bis (‘Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato puo’ prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale”) e 2477 c.c. ( [5] Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale).”

    In considerazione del fatto che sono revisore attivo in quanto componente del collegio di sindaci revisori in due associazioni ( in una ricopro la carica di Presidente del collegio dei sindaci, nell’altra di componente del collegio) , CHIEDO se le due associazioni di che trattasi possano considerarsi nel novero di quelle da comunicare al registro.

    Nel primo caso trattasi di A.S.Vo – Associazione per lo sviluppo del volontariato di Bologna Codice fiscale 91223750372, avente personalità giuridica ai sensi dell’art.1 del DPR 361/2000 e degli art.3,4 della legge regione Emilia-Romagna 37/2001. Lo statuto prevede il possesso per almeno uno dei sindaci del requisito di iscrizione al registro dei revisori contabili, ora revisori legali. Il collegio, oltre alle normali attività previste per legge, deve come da Statuto, redigere la relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo e , in caso di mancanza di regole, si fa riferimento a quelle del codice civile. Il bilancio viene predisposto secondo le regole dettate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

    Nel secondo caso trattasi dell’associazione FEDERCASA, Federazione Italiana per la casa aderente alla CISPEL , con sede a Roma, codice fiscale 02468630583. Lo statuto non prevede che i componenti il collegio siano iscritti nel registro, ma l’amministrazione ha scelto tre iscritti al registro. Le funzioni sono le stesse indicate in precedenza, compresa la redazione della relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo ed anche in tal caso si fanno valere le norme del codice civile ed il bilancio viene predisposto secondo le regole dettate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. Una specifica indicazione statutaria prevede che il collegio dei revisori dei conti vigili sull’andamento della gestione economica e finanziaria.

    Colgo l’occasione per chiedere se gli incarichi ricoperti in precedenza e non comunicati possano essere comunicati ora e in che modo al registro.

    Ringrazio anticipatamente e porgo i migliori saluti

    Ermanno Tarozzi

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