Collegio Sindacale e Vigilanza sull’andamento generale della gestione e prevedibile evoluzione

di Vincenzo Cristarella - - 1 Commento

Con la riforma societaria si è sentita l’esigenza di rafforzare e implementare gli obblighi di informativa inerenti le condizioni economiche e finanziarie delle società di capitali.

Confermando tale necessità, il legislatore della riforma ha aumentato la richiesta di dati e informazioni da riportare nel bilancio d’esercizio, soprattutto con riferimento alla nota integrativa (art. 2427 e 2427- bis del codice civile). La stessa esigenza è ancor più individuabile se si fa riferimento all’introduzione dei nuovi strumenti d’informativa interna, ovvero all’obbligo per le s.p.a. e per le s.a.p.a. di predisporre delle comunicazioni infrannuali sull’andamento della gestione.

L’art. 2381, comma 5, cod. civ. dispone che «gli organi delegati (…) riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate».

La nuova norma, nell’introdurre questo nuovo adempimento, porta con sé alcune problematiche interpretative circa la forma che tali comunicazioni devono assumere, gli organi obbligati a predisporle, la periodicità con la quale devono essere predisposte e il loro contenuto informativo.

 

Le società obbligate

Atteso che le piccole S.p.A. redigono il bilancio in forma abbreviata e sono quindi esonerate dalla relazione della gestione, a tal proposito si rammenta che il D.L. 173/2008 ha innalzato due dei tre  limiti entro i quali si è obbligati a redigere il bilancio in forma ordinaria, ovvero il totale dell’attivo dello stato patrimoniale da Euro 3.650.000 ad Euro 4.400.000 ed il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni da Euro 7.300.000 ad Euro 8.800.000, rimodulando l’art. 2435- bis del codice civile, sembra quantomeno curioso che il legislatore abbia voluto imporre l’obbligo di predisporre le comunicazioni infrannuali a tutte le società indipendentemente dalle loro dimensioni. Mentre il terzo limite riguarda il numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Organi societari destinatari della normativa

L’art. 2381 codice civile dispone che «gli organi delegati (…) riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale».

L’obbligo è quindi a carico, in particolare, del comitato esecutivo o degli amministratori delegati.
Ci si chiede se l’obbligo dell’informativa periodica prevista nell’articolo in esame permanga anche qualora la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione senza delegati o da un amministratore unico.

 

Periodicità e contenuto delle comunicazioni infrannuali

L’art. 2381 codice civile dispone che «gli organi delegati (…) riferiscono (…) con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi».

L’art. 2381 cod. civ. dispone che «gli organi delegati (…) riferiscono (…) sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate».

I temi da sviluppare sono pertanto tre:

– il generale andamento della gestione, riferendo sull’attività svolta nel precedente periodo infrannuale;

– la prevedibile evoluzione della gestione, riferendo sulle prospettive dell’impresa;

– le operazioni di maggior rilievo, effettuate anche da controllate.

Un’analisi più esaustiva sarà dell’argomento oggetto di trattazione nella prossima Circolare del Revisore di questo blog.

Autore dell'articolo
mm

Vincenzo Cristarella

Dottore commercialista in Brescia e Revisore legale, maturata esperienza significativa in ambito societario, tributario, procedure concorsuali e collegi sindacali, scrive su riviste specializzate su temi del collegio sindacale e revisione legale. Coordinatore della commissione "collegio sindacale: controlli di legalità e modello 231” dell'ODCEC di Brescia.

Commenti 1

  1. ritengo la predetta norma (art.2381) una delle più importanti per tenere il polso della gestione aziendale, la cui analisi approfondita non può essere fatta a distanza di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio ( se le cose vanno bene ). I soci, i risparmiatori devono essere messi al corrente con tempestività della “evoluzione gestionale” nel loro interesse e in generale per garantire la sacralità del risparmio.
    E infine, questo adempimento rappresenta il primo tassello verso la costruzione di quel mosaico contabile che dovrebbe consentire la prevenzione della crisi aziendale, o almeno ridurne il più possibile i rischi.

    Gravante Pasquale – caserta

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

8 − cinque =