Sono stati recentemente pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale[1] due nuovi Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze attuativi della riforma della revisione legale:
– Decreto 28 dicembre 2012, n. 261 “Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale, in attuazione dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”.
– Decreto 8 gennaio 2013, n. 16 “Regolamento concernente la gestione della “Sezione dei revisori inattivi“, in attuazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.”
Questi Decreti seguono quelli pubblicati nel corso del 2012 e già commentati in questo blog e nella Circolare del Revisore[2]:
– Decreto 20 giugno 2012 n. 144 “Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”;
– Decreto 20 giugno 2012 n. 145 “Regolamento in applicazione degli artt. 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7,comma 7, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati”
– Decreto 25 giugno 2012 n. 146 “Regolamento riguardante il tirocinio per l’esercizio dell’attività di revisione legale, in applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”.
Il DM n. 16/2013 disciplina l’istituzione e la gestione della Sezione del Registro per i revisori inattivi, dove confluiscono i soggetti che non hanno assunto incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi o non hanno collaborato a un’attività di revisione legale in una società di revisione legale di cui all’art. 1, comma 1, lett. q) del DLgs. 39/2010, sempre per tre anni consecutivi. La diretta conseguenza è che il revisore iscritto in questa sezione non può assumere nuovi incarichi di revisione senza prima avere frequentato corsi di formazione e aggiornamento specifici nella materia.[3]
Il Regolamento ex DM n . 261 disciplina i casi e le modalità di conclusione di un incarico di revisione legale, che possono essere:
- la revoca da parte del soggetto sottoposto a revisione
- le dimissioni del revisore
- la risoluzione consensuale
Nel caso di revoca il Regolamento, muovendosi nel solco di quanto disposto dall’art.13, comma 3 del DLgs 39/2010, ribadisce che l’incarico di revisione legale può essere revocato solo per giusta causa, al fine di impedire l’utilizzo della revoca in modo strumentale contro soggetti non graditi[4]. Il Regolamento elenca poi una serie di evenienze che costituiscono giusta causa, e disciplina la procedura che porta alla revoca, la quale deve essere sempre deliberata dall’assemblea sentito l’organo di controllo.
Nella Circolare del Revisore di questo blog di aprile 2013 verranno ripresi questi temi e commentate le più importanti indicazioni riportate dal Regolamento ex DM n. 216/2013.
[1]GU n. 43 del 20-2-2013
[2] “Dal 13 settembre in vigore nuove regole per i revisori legali” del 30 agosto 2012; “Nuovo registro dei revisori legali: DM n. 145 del 20 giugno 2012” del 24 ottobre 2012;
[3] Anche al momento della prima iscrizione nel registro i neo-revisori sono inseriti nella Sezione inattivi, salvo poi transitare nell’elenco dei revisori attivi con l’assunzione del primo incarico di revisione legale ovvero con l’avvio di una collaborazione ad un’attività di revisione legale.
[4] Il DLgs 39/2010 dispone in modo esplicito che “non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione”.