L’Organismo Italiano di Contabilità ha emanato recentemente tre nuovi documenti d’interesse per i revisori legali che hanno incarichi nelle società che redigono il bilancio secondo le norme del Codice Civile: l’OIC 7 I certificati verdi e l’OIC 8 Le quote di emissione di gas ad effetto serra, entrambi nella stesura definitiva, oltre all’OIC 24 Le immobilizzazioni immateriali nella versione di bozza in consultazione fino al 30 luglio 2013.
L’OIC 7 disciplina i criteri per la rilevazione contabile, la classificazione e la valutazione dei certificati verdi in bilancio. I certificati verdi sono rilasciati dal GSE [1] alle imprese che producono energia elettrica da fonti rinnovabili le quali, a loro volta, li cedono direttamente o indirettamente alle imprese che producono energia elettrica da fonti non rinnovabili obbligate, dalla normative vigenti, a produrre una quota minima di energia da fonti rinnovabili o, in alternativa, ad acquistare tali certificati in misura equivalente al proprio obbligo. Il criterio di rilevazione è quello di competenza, determinata dal momento in cui è maturato il diritto ad ottenere tali certificati (imprese venditrici) o il dovere a doverli acquistare (imprese acquirenti). Il principio indica anche le voci di bilancio in cui i ricavi o i costi connessi ai certificati verdi vanno rappresentati.
L’OIC 8 si occupa della rilevazione contabile, classificazione e valutazione dei cosiddetti “certificati grigi”, ovvero delle quote di emissione di gas ad effetto serra. Le quote di emissione sono assegnate gratuitamente, dall’autorità nazionale competente, agli impianti che rientrano nelle categorie di attività disciplinate dalla normativa comunitaria, sulla base dei piani nazionali di assegnazione. Hanno validità pluriennale e sono utilizzabili per adempiere all’obbligo dell’anno cui si riferiscono e a quello degli anni successivi, in linea con le previsioni della normativa di riferimento. Anche se tale normativa stabilisce dei limiti massimi alle emissioni di gas ad effetto serra, le società che rientrano nella disciplina per la riduzione di tali emissioni hanno la possibilità di effettuare emissioni in eccesso rispetto ai limiti imposti, acquistando sul mercato ulteriori quote di emissione rispetto a quelle inizialmente assegnate gratuitamente Anche in questo caso la rilevazione della componente economica segue il principio di competenza.
L’OIC 24 rappresenta invece l’aggiornamento di un principio contabile già emesso in precedenza, di cui però al momento è stata avviata la sola fase di consultazione.[2] Dalla bozza emanata emergono però delle novità importanti, come ad esempio quella per cui il periodo di ammortamento per avviamento e marchi non dovrebbe eccedere la durata di 10 anni, mentre attualmente sono ammessi periodi di ammortamento anche fino a 20 anni.
Nella Circolare del Revisore di questo blog verranno ripresi questi temi e commentate le più importanti modifiche apportate al principio OIC 24.
[1]il GSE -Gestore dei Servizi Energetici– è la società per azioni, con socio unico il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ritira e colloca sul mercato elettrico l’energia prodotta dagli impianti incentivati e certifica la provenienza da fonti rinnovabili dell’energia elettrica immessa in rete.
[2] Del progetto OIC denominato “Aggiornamento dei principi contabili nazionali” si è trattato anche in due precedenti articoli: “Il quadro normativo per le imprese che redigono il bilancio secondo la legislazione civilistica” del 16 marzo 2012 e “Revisione dei principi contabili nazionali: il punto” del 2 gennaio 2013.