Revisori condominiali: nuova figura professionale prevista dalla L.220/2012

di Ivan Giordano - - 2 Commenti

La legge dell’ 11 dicembre 2012, n. 220, “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17/12/2012 che entrerà in vigore il prossimo 18 giugno 2013, prevede una nuova figura professionale che l’assemblea potrà nominare per verificare l’operato dell’amministratore: il revisore condominiale.

Si pone il problema di quale percorso formativo debba aver seguito il revisore condominiale considerando che la “contabilità condominiale” attiene a norme giurisprudenziali e alle prescrizioni introdotte dalla nuova riforma, che non sono compatibili con i principi contabili previsti dalla norma cogente per le aziende.

La contabilità condominiale deve tenere conto dei diversi destinatari e dei i soggetti interessati all’analisi della stessa, rispetto alle loro differenti esigenze amministrative e contabili.

In particolare utenti della contabilità condominiale possono essere, a vario titolo,

a)    Condòmini

÷     persone fisiche

÷     persone fisiche coniugate e relativo regime patrimoniale

÷     persone fisiche in qualità di comunisti

÷     nudi proprietari e usufruttuari

÷     persone giuridiche, aziende, società commerciali

÷     società immobiliari

b)    conduttori

c)    Istituti di credito e finanziatori in genere

d)    Amministrazione finanziaria

e)    Potenziali e promissori acquirenti

f)     Fornitori e creditori in genere

g)    Dipendenti

h)   Amministratori di condominio

i)     Tribunali,  avvocati e debitori

Altro aspetto meritevole di approfondimento riguarda la  natura giuridica, patrimoniale e fiscale del condominio.

E’ importante analizzare il condominio sotto vari aspetti fra cui

  • Il concetto di ente di gestione

÷     Il concetto di autonomia patrimoniale e personalità giuridica

÷     Il concetto di consumatore finale ai fini IVA e IRPEF

÷     L’aspetto degli obblighi di costituzione formale e le incoerenze normative su piano fiscale, in particolare rispetto agli adempimenti in capo ai sostituti d’imposta

Altro aspetto che il Revisore Condominiale deve tenere in considerazione sono le fonti giuridiche della contabilità condominiale e in particolare:

Fonti contrattuali e fonti assembleari

÷     Il regolamento di condominio contrattuale

÷     Il regolamento di condominio assembleare

÷     Il libro verbali :  delibere assembleari e consuetudini

Fonti normative e fonti giurisprudenziali

÷     Il Codice Civile e la giurisprudenza

÷     Le norme fiscali fondamentali

÷     La norma volontaria UNI 10801

÷     L.220/2012 – Riforma del Condominio derivante dal Testo unificato dal comitato ristretto della commissione Giustizia del Senato DEL 29/07/2009 per i disegni di legge n.71,355,399,1119,1283 (DDL AS71).

Gli aspetti trattati in questo post sono oggetto di ulteriore approfondimento nella Circolare del Revisore di questo blog.

Autore dell'articolo

Ivan Giordano

Giurista dell’economia e dell’impresa, esperto Contabile iscritto al Ruolo dei Periti e degli Esperti. Consulente tributario iscritto all’Associazione Nazionale Tributaristi, esperto in valutazione e mediazione di aziende ed immobili, docente/Formatore per mediatori civili abilitato dal Ministero della Giustizia, ispettore qualità ISO con attestazione di auditor interno, editore aderente all’Agenzia ISBN in Italia partner AIE – Associazione Italiana Editori.

Commenti 2

  1. ho letto che il revisore condominiale non può essere un Amministratore professionale.
    Più precisamente chi può svolgere questo incarico?

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