Il revisore legale o i membri del collegio sindacale nell’ambito della propria attività di controllo devono effettuare delle verifiche anche in materia giuslavoristica. Nello specifico, fra le varie forma lavorative individuabili vi è il lavoro autonomo occasionale.
Il lavoratore autonomo occasionale, alla luce dell’art.2222 del Codice Civile, è colui che, occasionalmente, “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.” Da questa definizione, si ricavano quelli che sono i tratti distintivi del lavoro autonomo occasionale e che consente anche di tracciare delle differenze, rispetto ad altre forme di prestazioni lavorative occasionali, disciplinate nel nostro ordinamento, che spesso creano confusione.
Il lavoro autonomo occasionale è caratterizzato dall`assenza di professionalità, continuità e coordinazione. Il primo aspetto esclude dal campo di applicazione, quei soggetti iscritti ad albi professionali, che non potranno quindi svolgere collaborazioni autonome occasionali aventi ad oggetto l’attività riservata agli iscritti all’albo. L’assenza di professionalità e di abitualità, inoltre, è rafforzata dalla mancanza di una stabile organizzazione e di un investimento in mezzi e attrezzature, tipiche del lavoratore autonomo professionale e dell’imprenditore.
La non continuità nella prestazione, sta a sottolineare il carattere occasionale e saltuario della stessa. La mancanza di coordinazione è una delle caratteristiche più importanti, che distingue il lavoro autonomo occasionale dalle collaborazioni occasionali art.61 D.Lgs. n. 276/2003, le cosiddette “mini co.co.co.” e dalle collaborazioni coordinate e continuative con o senza progetto.
Riepilogo delle differenze fiscali e contributive tra le varie forme di lavoro occasionale.
Tipologia di rapporto | Caratteristiche | Irpef | Inps/Inail |
Lavoro autonomo occasionale con compenso annuo inferiore o uguale a euro 5.000 | Attività non professionale Attività non abituale
Mancanza di coordinamento con il committente
Assenza di una stabile organizzazione
Adempimenti: lettera di incarico (consigliata) e ricevuta
Rif.normativo art.2222 del cod.civile |
Ritenuta del 20%Redditi diversi
Non soggetto ad iva |
Esente da contribuzioneNon soggetto all’Inail |
Lavoro autonomo occasionale con compenso annuo superiore a euro 5.000 | Esente da contribuzione fino a 5.000 euro; oltre tale limite soggetto alla gestione separata InpsNon soggetto all’Inail | ||
Mini co.co.co. limiti di 5.000 euro e 30 gg. lavorativi nell’anno solare | Coordinamento con il committenteInserimento funzionale nell’attività del committenteAdempimenti: LUL, Unilav
Rif.normativo art.61 D.Lgs. 276/2003 |
Reddito assimilato a quello di lavoro dipendenteIrpef progressiva | Interamente soggetto alla gestione InpsSoggetto all’Inail con le modalità previste per il lavoro parasubordinato |
Collaborazione coordinata e continuativa a progetto | Coordinamento con il committenteInserimento funzionale nell’attività del committenteAdempimenti: LUL, Unilav, progettoRif.normativo art.61-69 D.Lgs. 276/2003
Contratto legato ad un progetto |
Reddito assimilato a quello di lavoro dipendenteIrpef progressiva
|
Interamente soggetto alla gestione InpsSoggetto all’Inail con le modalità previste per il lavoro parasubordinato |
Gli aspetti trattati in questo post sono oggetto di ulteriore approfondimento nella Circolare del Revisore di questo blog.