Il Decreto Enti locali (D.L. n. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012) ha ampliato notevolmente il perimetro dei controlli a cui sottoporre l’attività degli enti locali.
In particolare la previsione, disposta dal nuovo articolo 147-bis introdotto nel Tuel, di un’attività controllo successivo di regolarità e amministrativa e contabile, affidata al Segretario ha destato notevoli perplessità rispetto al ruolo dell’Organo di revisione dell’ente.
Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
Le risultanze del controllo sono poi trasmesse dal Segretario ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché agli Organi di revisione e agli Organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al Consiglio dell’ente.
Si nota che la versione definitiva del nuovo articolo 147-bis corregge alcune delle criticità che erano emerse dall’esame della disposizione così come prevista dal testo del D.L..
Nel Decreto infatti si faceva riferimento a questa forma di controllo successivo come ad un controllo di regolarità amministrativa e contabile.
Se si considera che questa tipologia di verifiche deve essere strutturata sulla base di principi generali della revisione aziendale e facendo ricorso a tecniche proprie della revisione, quali i controlli con selezione casuale degli atti mediante tecniche motivate di campionamento, è chiaro che esse vanno ad accostarsi e in alcuni casi a sovrapporsi ai controlli già affidati all’Organo di revisione dell’ente.
Un’ulteriore sovrapposizione di ruoli si sarebbe ulteriormente creata per effetto delle tipologie di atti che il Decreto voleva assoggettare al controllo successivo del Segretario, e che abbracciava le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi.
Così come prefigurati dal Decreto, i controlli successivi affidati al Segretario sarebbero stati forieri di potenziali conflitti di interesse, posto che nelle realtà di comuni di piccole dimensioni, ai Segretari possono essere attribuite le funzioni di Responsabile di servizio. In tali circostanze il Segretario si sarebbe ritrovato contemporaneamente nella duplice veste di controllato e controllore, pregiudicando ineluttabilmente l’imparzialità di questa tipologia di controlli.
La Legge di conversione del Decreto Enti locali è intervenuta sulla questione, proponendo alcuni correttivi al nuovo articolo 147-bis del Tuel che mediano e in buona parte rimuovono gli aspetti più critici di questa tipologia di controlli.
Si prevede innanzitutto che i controlli di fase successiva affidati al Segretario vanno effettuati solo sulla regolarità amministrativa, e non anche sulla regolarità contrabile degli atti (che a questo punto rimane di esclusiva pertinenza dell’Organo di revisione dell’ente).
Si sono poi sottratti ai controlli successivi del Segretario gli atti di accertamento di entrata e di liquidazione della spesa. L’esame sotto il profilo della regolarità di questi atti continuerà ad essere garantito dall’Organo di revisione.
Il nuovo testo dell’articolo 147-bis licenziato nella Legge di conversione del Decreto Enti locali crea una più netta distinzione fra i controlli a carattere successivo affidati al Segretario e quelli di competenza dell’Organo di revisione. Ciò non toglie che gli espliciti riferimenti a principi generali e tecniche proprie della revisione è destinato ridisegnare i rapporti che intercorrono fra l’attività di controllo dei Revisori dell’ente e quella del Segretario. Occorrerà pertanto prevedere nel regolamento, che l’ente è chiamato a deliberare per implementare il nuovo sistema di controlli interni ridisegnato dal Decreto Enti locali, un collegamento più stretto fra i controlli a carattere successivo dei Revisori e quelli del Segretario individuando magari un perimetro omogeneo di atti da sottoporre ad entrambe le verifiche ed analoghi criteri di campionamento, fatti salvi naturalmente i controlli di esclusivo appannaggio dell’Organo di revisione.
Un ultimo approfondimento va fatto sui passaggi procedurali che l’ente è chiamato ad affrontare per adeguarsi alle disposizioni del Decreto Enti locali.
Come accennato in precedenza il Decreto lascia margini strettissimi agli enti locali per adattare la propria struttura organizzativa al nuovo sistema di controlli interni previsto dalla norma. Le amministrazioni locali sono chiamate a definire gli strumenti e le modalità di esecuzione delle attività di controllo interno mediante un apposito regolamento, da adottare con deliberazione del Consiglio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto (ossia entro il prossimo 10 gennaio 2013), dandone comunicazione al Prefetto ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente questo termine, il Prefetto si dovrebbe attivare per invitare gli enti ad adempiere all’obbligo nel termine di sessanta giorni, oltre il quale si avvia la procedura di scioglimento del Consiglio ai sensi dell’articolo 141 del Tuel.
Ora è chiaro che i tempi tecnici dell’ente non potrebbero permettere entro il temine ultimo del 10 gennaio 2013 la convocazione del Consiglio. In tali casi si suggerisce agi enti di adottare una delibera di Giunta che prenda atto dell’obbligo legislativo e che prefiguri un percorso prestabilito di istruzioni operative e organizzative, e successivamente di avvisare della situazione il Prefetto, fornendo l’assicurazione che l’ente provvederà alla prima seduta utile del Consiglio ad approvare il regolamento di attuazione delle norme di controllo interno previsto dal D.L. n. 174/2012, ed evitando che si avvii la procedura che porterebbe in ultimo allo scioglimento del Consiglio.