Nuovo registro dei revisori legali: DM n. 145 del 20 giugno 2012

di Giorgio Gentili - - 1 Commento

Tre regolamenti attuativi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale sono stati resi definitivi con i seguenti decreti del Ministero dell’Economia e della Finanza, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012:

– decreto 20 giugno 2012 n. 144 “Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”;

– decreto 20 giugno 2012 n. 145 “Regolamento in applicazione degli artt. 2, commi 2, 3, 4 e 7 e 7,comma 7, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati”;

– decreto 25 giugno 2012 n. 146 “Regolamento riguardante il tirocinio per l’esercizio dell’attività di revisione legale, in applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”.

Il decreto n. 145 del 20 giugno 2012 si compone di 17 articoli, suddivisi in 4 capi. Il primo articolo del regolamento elenca i requisiti necessari per l’iscrizione delle persone fisiche al Registro dei revisori legali.

Nel regolamento vengono altresì indicati i requisiti previsti per l’iscrizione delle società di revisione così come elencati nel precedente paragrafo.

Il Registro contiene le seguenti informazioni riguardanti i revisori legali persone fisiche:

– il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;

– il numero di iscrizione nel Registro dei revisori;

– l’indirizzo presso il quale il revisore svolge la propria attività, o in alternativa la residenza ed il domicilio, nonché, se diverso, il domicilio fiscale;

– il codice fiscale e l’eventuale numero di partita IVA;

– il nome, il numero di iscrizione, l’indirizzo e il sito internet dell’eventuale società di revisione presso la quale il revisore svolge attività di revisione legale o della quale è socio o amministratore;

– ogni altra eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell’Unione europea in Paesi terzi;

– la sussistenza di incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico ricevuti direttamente, ovvero svolti, in qualità di socio, amministratore o collaboratore, presso una società di revisione con incarichi presso enti di interesse pubblico;

– eventuali provvedimenti in essere assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere b) e d), e 26, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

– l’eventuale rete di appartenenza.

Devono essere comunicate al Ministero dell’economia e delle finanze le seguenti informazioni:

– il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica certificata;

– gli incarichi di revisione legale in essere, con specifica indicazione di quelli svolti presso enti di interesse pubblico, la durata degli stessi ed i relativi corrispettivi pattuiti.

Devono essere altresì comunicate al Ministero dell’economia e delle finanze mediante posta elettronica certificata o con modalità telematiche le eventuali variazioni e in particolare:

– l’assunzione di nuovi incarichi di revisione legale, anche in qualità di componente di un collegio sindacale incaricato della revisione legale, nonché qualsiasi rinnovo degli stessi;

– la cessazione degli incarichi in corso per la scadenza naturale dell’incarico o per effetto di dimissioni, revoca o risoluzione consensuale.

Le informazioni indicate nel Registro sono messe a disposizione gratuitamente nel sito internet istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze.

Coloro che vengono iscritti nel Registro dei revisori hanno la responsabilità delle informazioni fornite e devono comunicare l’eventuale variazione intervenuta nell’informazione entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la sua modifica. Il Ministero può applicare delle sanzioni in caso di inadempienza.

Il regolamento indica, nelle disposizioni transitorie e finali, che nella prima formazione del Registro possono essere iscritti le persone fisiche e le società che, al momento dell’entrata in vigore del medesimo regolamento, sono già iscritti al precedente registro dei revisori contabili di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e all’Albo speciale delle societa’ di revisione di cui all’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Un approfondimento in merito a tale regolamento sarà pubblicato nella prossima circolare del revisore.

Autore dell'articolo
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Giorgio Gentili

Responsabile editoriale e coordinatore del sito Larevisionelegale.it, Dottore commercialista in Macerata, Revisore legale e di cooperative, relatore in corsi e convegni di aggiornamento professionale, autore di numerose monografie. È presidente della commissione “Diritto penale d'impresa: area specialistica D.Lgs. n. 231/2001" dell’UNGDCEC e consulente di società di revisione.

Commenti 1

  1. Avrei urgente necessità di una informazione che non riesco ad ottenere.
    Riguarda l’iscrizione nel registro del tirocinio.
    Premesso che la nuova modulistica e le istruzioni per tale iscrizione sono state pubblicate con un ritardo di più di un mese dall’entrata in vigore della nuova normativa, coloro che nei giorni immediatamente successivi al 13/09/2012 hanno presentato la suddetta domanda (anche con richiesta di riconoscimento del tirocinio pregresso in quanto stavano già svolgendo la pratica del tirocinio) utilizzando la vecchia modulistica e inviandola all’indirizzo della Srl Registro Revisori Legali – Piazza della Repubblica 68 – Roma, cosa debbono fare?
    Debbono rifare l’istanza chiedendo ai precedenti Dominus firma e copia del loro documento? Debbono pagare nuovamente i diritti e i bolli? Quanto già pagato verrà loro resituito?
    Nel caso poi debbano cambiare Dominus , in attesa di questa informazione come fanno a sapere quale sia la la giusta documentazione da presentare? Debbono richiedere una nuova iscrizione come se la precedente non esistesse o debbono solo comunicare la variazione del dominus????
    Se c’è da rifare tutto esiste un termine massimo?????
    Ringrazio se potrò ottenere chiarimenti. Il numero della Ragioneria Generale dello Stato (06 47611635) che, come dice nel sito, è funzionante in via sperimentale al mattino fino alle ore 13,00 , in realtà è attivo solo ed unicamente per far funzionare un disco che ripete costantemente di richiamare in quanto il personale è occupato.
    Presso la Srl Revisori Legali, interpellata telefonicamente, mi hanno comunicato che tutta la documentazione è stata consegnata alla Ragioneria dello Stato, cosa che continuano tutt’ora a fare per eventuali nuovi arrivi, e che solo la Ragioneria può chiarire cosa intende fare relativamente alle istanze presentate dopo il 13/09/2012 nella fase in cui non era stata emessa la nuova modulistica.
    Saluti, Marzia

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