Il D.Lgs. 123/2012 ha introdotto ex novo il 4° comma dell’art. 2501-quater c.c.
La situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione, redatta dall’organo amministrativo in base alle norme sul bilancio d’esercizio, può ora essere omessa, se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione .
Tale facoltà di rinuncia alla redazione della situazione patrimoniale era già prevista per le operazioni di scissione (ex art. 2506-ter, 4° comma, c.c.).