I conti d’ordine sono annotazioni di memoria, a corredo della situazione patrimoniale e finanziaria esposta dallo stato patrimoniale, ma che non costituiscono attività e passività in senso proprio.
Ai sensi dell’art. 2424 c.c., in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente distinguendosi tra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d’ordine.
Non esiste una classificazione legale dei conti d’ordine, né particolari norme relative alla loro valutazione. In base al principio generale della chiarezza, il principio contabile OIC 22 ripartisce i conti d’ordine in rischi assunti dalla società, impegni assunti dalla società e beni di terzi presso la società.
I conti d’ordine non vengono trattati dagli IAS; tuttavia, il Framework, par. 21, prevede che il bilancio contenga anche note, prospetti supplementari e altre informazioni, mentre lo IAS 10, par. 22, stabilisce che le garanzie e gli impegni assunti dall’impresa vadano indicati in bilancio tramite note.
L’approfondimento sarà pubblicato a breve in una circolare.