Ormai nessuna norma che attiene gli enti locali risparmia gli organi di revisione deputati al controllo degli stessi da ulteriori e nuovi adempimenti.
Così è stato anche per la spendig review, ultima disposizione in ordine cronologico, approvata dal Governo, in via d’urgenza con il decreto legge del 6 luglio 2012 n. 95 e convertita in legge n. 135 del 7.8.2012.
Passando a rassegna le disposizioni normative recate da tale legge ci si accorge che gli adempimenti a carico dell’organo di revisione, recentemente censiti in una settantina circa, sono ulteriormente aumentati.
Il comma 4 dell’art. 6 della legge, dispone a carico degli enti locali una verifica dei rapporti di debito e credito nei confronti delle società partecipate. In pratica un adempimento che per i non addetti ai lavori, in un regime di contabilità “normale” non dovrebbe essere assolutamente necessario. Purtroppo, troppo spesso, e non solo per la difformità del sistema contabile i crediti dei Comuni nei confronti delle proprie partecipate non sempre risultano equivalenti ai debiti della stessa verso l’ente e viceversa. Pertanto gli enti locali, al fine di eliminare tali incongruenze, in fase di redazione del rendiconto per l’annualità 2012 dovranno obbligatoriamente allegare una nota che evidenzi i motivi di eventuali discordanze e fornire la motivazione delle stesse. L’organo di controllo dell’ente deve procedere ad “asseverare” tale nota. Inoltre la norma prevede che gli enti, devono adottare, senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitore e creditorie.
Un ulteriore adempimento, più immediato, la cui decorrenza è prevista nei prossimi mesi, è quello disposto dal comma 17, dell’art. 6. Gli enti locali, già dal bilancio di previsione 2012, la cui scadenza è stata prorogata al 31 ottobre 2012, devono iscrivere un fondo svalutazione crediti nella misura del 25 % dei residui attivi risultanti al titolo I (Entrate tributarie) e III (entrate extratributarie) aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell’organo di revisione gli enti locali possono escludere dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l’elevato tasso di riscuotibilità.