Il passaggio da una procedura concorsuale all’altra

di Roberto Moro Visconti - - 1 Commento

Nell’ambito delle soluzioni pre-concorsuali, le esigenze primarie di una società in crisi riguardano la necessità di evitare azioni cautelari ed esecutive dei creditori e di tutelare le eventuali nuove risorse finanziarie, necessarie al superamento della crisi stessa.

I piani di risanamento non prevedono forme di sospensione automatica delle azioni individuali dei creditori; tale mancanza potrebbe, durante l’esecuzione del piano, obbligare il debitore (che non ha raggiunto accordi stragiudiziali con i singoli creditori) a “convertire” il piano medesimo in un accordo di ristrutturazione o in concordato preventivo, che appaiono procedure più idonee alla “cristallizzazione” delle singole posizioni creditorie.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sospendono (per un periodo limitato di tempo) le azioni individuali dei creditori, ma non la possibilità per i terzi di presentare istanze di fallimento (Trib. Milano, 10 novembre 2009).

In pendenza dell’istruttoria per la dichiarazione di fallimento, il resistente può depositare un accordo di ristrutturazione dei debiti; in tal caso, il Tribunale deve verificare se esistono i presupposti per l’omologazione dell’accordo: se non esistono, l’istruttoria pre-fallimentare prosegue, mentre al contrario, l’eventuale omologa dell’accordo rimuove lo stato di crisi/insolvenza, escludendo il presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento (App. Milano, 21 giugno 2011).

In caso di passaggio da un accordo di ristrutturazione dei debiti al concordato preventivo, il debitore potrà utilmente riutilizzare la documentazione ex art. 161 L.F:, richiesta per entrambe le procedure, ma l’accordo non potrà essere convertito in un piano di concordato in tempi rapidi.

Appare invece più semplice l’eventuale adattamento del piano di risanamento ex art. 67 L.F. a un piano di concordato, anche se andrà predisposta l’ulteriore documentazione di cui all’art. 161 L.F.

L’approfondimento completo sarà pubblicato in una circolare.

 

Autore dell'articolo

Roberto Moro Visconti

Dottore commercialista e revisore contabile in Milano, è docente di Finanza Aziendale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Svolge attività di ricerca e advisory per gruppi internazionali, aziende familiari e holding in tema di operazioni di finanza straordinaria, valutazioni d'azienda, impairment test, M&A, project financing, marchi e brevetti, microfinanza. Consulente tecnico del Tribunale di Milano, si occupa anche di corporate governance ed è amministratore e sindaco di diverse società.

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