I revisori legali o i membri del collegio sindacale, anche senza l’incarico della revisione legale dei conti, devono tenere conto nell’ambito della loro attività del sistema di controlli esistenti ed, in particolare, verificare se l’ente oggetto del loro controllo si è dotato di un modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/01. In tale ipotesi, il revisore o il collegio sindacale dovranno coordinare le proprie verifiche con l’Organismo di Vigilanza previsto dal citato modello organizzativo.
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la Disciplina della responsabilità amministrativa degli enti e delle società, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito a vantaggio o nell’interesse dell’organizzazione.
Ciò vale se il reato-presupposto viene commesso da:
– soggetti in posizione apicale: Amministratori, Direttore Generale, Direttore di stabilimento, Dirigenti con poteri decisionali e di spesa, ecc.
– soggetti sottoposti all’altrui direzione: dipendenti, collaboratori, agenti, ecc.
La società non risponde se le suddette persone hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
Dalla responsabilità non si sottraggono le società capogruppo se risulta che il reato commesso nell’interesse della controllata, sia derivato da indicazioni provenienti chiaramente da soggetti operanti per conto e nell’interesse della stessa capogruppo.
La normativa prevede, oltre la pena per la persona fisica che commette il reato, l’applicazione di pesanti sanzioni in capo alla società, suddivise in:
– sanzioni pecuniarie: che vanno da un minimo di euro 25.822,84 ad un massimo di euro 1.549.370,00;
– sanzioni interdittive che si caratterizzano per incidere sulla continuazione (totale o parziale) dell’attività dell’ente e possono accompagnarsi, nei casi più gravi, a quelle pecuniarie: l’interdizione dall’esercizio dell’attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; il divieto di contrattare conla Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
La commissione del reato è riconducibile a una mancanza organizzativa della società che non ha previsto nel suo organico degli strumenti atti ad evitare la commissione dell’illecito stesso.
L’unico strumento che permette ad una società di esimersi dalla responsabilità amministrativa in caso di commissione di un reato-presupposto, è l’adozione e l’efficace attuazione di un Modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi
L’art. 6 stabilisce, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, che l’ente non è responsabile se prova che:
– l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
– il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
– le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
– non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b).
Nel caso, invece, di reati commessi da sottoposti, l’ente è responsabile soltanto se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza; inosservanza che però deve escludersi a priori, qualora l’ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Il catalogo dei reati-presupposto è in continua evoluzione. Attualmente è composto da:
– Reati controla Pubblica Amministrazione(artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001);
– Reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis);
– Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter);
– Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo, e in strumenti o segni di riconoscimento (25-bis);
– Reati contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1);
– Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (25-quater);
– Reati di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25.quater. 1);
– Reati societari (art. 25-ter);
– Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
– Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato(art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001; artt. 187-bis, 187-ter, 187-quinquies TUF): ad esempio, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato;
– Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies);
– Reati in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies);
– Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies);
– Reati transnazionali.
Di recente introduzione e particolare rilievo sono i Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies) e i Reati Ambientali (art. 25-undecies D.lgs. n. 231/01).
Commenti 1
Buongiorno,
avrei una domanda da porLe: in una Società di Capitali come una S.r.l., il revisore legale (esterno) va considerato come soggetto da accertare ai sensi dell’art. 85 del DLgs 159/2011?
Nello specifico, la società in questione non è dotata di un Modello organizzativo di cui al DLgs 231/2001 né di un organismo di vigilanza.
Grazie molte
Saluti