La cessazione dell’incarico del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti

di Giorgio Gentili - - Commenta

Il CNDCEC ha pubblicato nel mese di febbraio 2012 le Linee guida per l’organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti.

Il documento evidenzia diversi aspetti riguardanti l’incarico di revisione svolto dal collegio sindacale. Nel paragrafo R.10.70 viene approfondita la “Cessazione dell’incarico”.

Nel documento viene evidenziato che ai componenti del collegio sindacale, anche quando incaricato della funzione di revisione legale, si applicano:

– l’art. 2400 c.c. che dispone, in tema di cessazione dall’ufficio, che i  sindaci restino in carica per tre esercizi, e scadano alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. In particolare, la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito;

– l’art 2401 c.c. che disciplina la sostituzione dei sindaci affermando che in caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell’articolo 2397, i quali restano in carica fino alla successiva assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del collegio. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla successiva assemblea dal sindaco più anziano. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l’assemblea perché provveda all’integrazione del collegio medesimo.

– le “Norme di comportamento del collegio sindacale” riguardanti la sostituzione e alla cessazione dall’ufficio.

Al collegio sindacale e ai suoi componenti non si applicano le norme in tema di revoca, dimissioni dall’incarico e risoluzione consensuale del contratto relativi al revisore legale e alla società di revisione previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, Infatti, il citato articolo trova applicazione esclusivamente nei casi in cui la funzione di revisione legale sia affidata, per legge o per scelta statutaria, ad un soggetto esterno, revisore unico o società di revisione.

Si rinvia al manuale “Il collegio sindacale” di Giorgio Gentili e Virginia Tosi.

Autore dell'articolo
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Giorgio Gentili

Responsabile editoriale e coordinatore del sito Larevisionelegale.it, Dottore commercialista in Macerata, Revisore legale e di cooperative, relatore in corsi e convegni di aggiornamento professionale, autore di numerose monografie. È presidente della commissione “Diritto penale d'impresa: area specialistica D.Lgs. n. 231/2001" dell’UNGDCEC e consulente di società di revisione.

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