Il Tar del Lazio: è illegittimo il requisito di iscrizione obbligatoria nel registro dei revisori previsto per i sindaci delle compagnie assicurative.

di Virginia Tosi - - Commenta

La sentenza del Tar del Lazio n. 03397 del 12.04.2012 si è espressa in merito al requisito dell’iscrizione nel registro dei revisori richiesto ai membri del collegio sindacale delle compagnie assicurative, pronunciandone l’illegittimità. Ne è derivato l’annullamento dell’art. 3, comma 4, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 novembre 2011, n. 220, nel quale è contenuta la disposizione che impone ai sindaci di un’impresa di assicurazione il possesso del requisito di iscrizione nel registro dei revisori contabili.

A favore di tale pronuncia i giudici del Tar del Lazio hanno apportato le seguenti motivazioni:

– la previsione dell’obbligatorietà dell’iscrizione nel registro dei revisori non trova giustificazione in nessuna indicazione stabilita nella normativa primaria, né comune (codice civile) né di settore (relativa alle imprese assicurative);

– l’art. 2397 cod. civ. prevede che il collegio sindacale sia formato da componenti scelti fra iscritti negli albi professionali individuati dal Ministro della giustizia o fra professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche, e da “almeno un membro effettivo ed uno supplente […] scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro”; tale varietà di figure professionali si giustifica in ragione delle ampie funzioni del collegio sindacale, chiamato a vigilare “sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento” (art. 2403);

– le disposizioni codicistiche sembrano lasciare all’autonomia statutaria l’individuazione di eventuali requisiti aggiuntivi da richiedere ai membri del collegio sindacale. Ciò con riferimento, non solo alle società “comuni” (non esercenti attività di intermediazione finanziaria o assicurativa), ma anche a quelle che operano nel settore assicurativo, in cui si prevede che la revisione legale dei conti sia affidata a un soggetto esterno e che all’organo di controllo interno siano invece assegnate attribuzioni più generali quali, ad esempio, la verifica sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’impresa assicurativa.

– il collegio sindacale svolge un controllo di legalità sulla gestione societaria, ragion per cui non ha senso che esso debba necessariamente comporsi interamente di soggetti iscritti nel registro dei revisori;

– una disposizione limitativa analoga a quella in questione non si riscontra negli altri settori, parimenti connotati dalla compresenza di rilevanti interessi pubblici.

 

 

Autore dell'articolo

Virginia Tosi

Dottore Commercialista in Fermo, è autrice di pubblicazioni e scrive su riviste specializzate su temi societari, aziendali, fiscali, revisione legale, non profit, cooperazione, operazioni straordinarie.

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