La revisione delle disponibilità liquide

di Andrea Sergiacomo - - Commenta

Al fine di effettuare l’analisi delle disponibilità liquide è opportuno inquadrare il nostro studio sul principio contabile OIC 14 che fornisce le linee guida per il corretto appostamento dei valori nella voce C.IV Disponibilità Liquide dello Stato Patrimoniale; dopo aver inquadrato il principio di riferimento, è altresì importante focalizzare i principi di revisione che regolano e disciplinano le modalità di controllo che nell’espletamento del nostro incarico andremo ad effettuare.

Nel merito è importante soffermarci sul principio di revisione  N.315 “ Controllo Interno” e sul principio di revisione N.500 “ Elementi probativi”.

Quando ci riferiamo alle disponibilità liquide è importante che siano costituite da fondi realmente esistenti  ed inoltre facendo attenzione sul fatto che non è assolutamente corretto considerare come disponibilità liquide le rimesse di numerario ricevute in cassa o in banca in data posteriore a quella di chiusura dell’esercizio anche se il giorno di valuta è anteriore.

Inoltre, I saldi dei conti bancari devono tener conto di tutti gli assegni emessi e dei bonifici disposti entro la data di chiusura dell’esercizio e degli incassi effettuati dalle banche od altri istituzioni creditizie ed accreditati nei conti prima della chiusura dell’esercizio, anche se le contabili bancarie sono pervenute nell’esercizio successivo.

Di particolare importanza risulta il fatto che Le disponibilità liquide costituite da depositi bancari,postali, assegni, costituendo crediti, sono valutati secondo il principio generale del presumibile valore di realizzo, che normalmente coincide con il valore nominale.

Le disponibilità liquide devono risultare immediatamente utilizzabili per qualsiasi scopo.

In realtà il saldo esposto in bilancio deve essere l’espressione per l’effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili alla data di bilancio.

I mutui passivi sono esposti in bilancio al valore nominale; gli oneri accessori per l’ottenimento dei mutui sono differiti, se di ammontare rilevante, ed ammortizzati in base al periodo di durata del prestito.

Seguendo quanto disposto dal documento di revisione  n. 500 “ Acquisizione degli elementi probativi della revisione” le informazioni di bilancio devono essere verificate con riguardo alle seguenti categorie di asserzioni:

1. Esistenza

2. Diritti ed obblighi

3. Manifestazione

4. Completezza

5. Valutazione

6. Misurazione

7. Presentazione e Informativa

Si osserva che, nell’ottica di recepire dei documenti adeguati ed al fine di avere ulteriori riscontri, il revisore deve avere ulteriore evidenza di tutte le posizioni aperte in strumenti finanziari, sia proprie che di terzi; inoltre deve effettuare il riscontro di dette evidenze mediante conferma ai depositari e alle controparti alla data di chiusura dell’esercizio.

Giova evidenziare che il revisore deve utilizzare anche delle conferme esterne per evidenziare che il lavoro svolto non abbia elementi di criticità e pertanto possa essere oggetto di contestazione.

Il revisore può pertanto chiedere delle conferme alle seguenti figure:

1)      Le Banche

2)      I debitori

3)      Depositari

4)      Legali

5)      Fiscalisti

6)      Creditori

II revisore deve accertare che le giacenze di cassa ed i crediti e debiti verso le  banche esistano, che derivino da operazioni effettivamente avvenute e correttamente rilevate e che gli eventuali vincoli alla libera disponibilità per l’azienda siano evidenziati in bilancio.

Il revisore deve verificare la competenza di periodo delle operazioni da cui derivano le giacenze di cassa ed i crediti/debiti verso banche: il revisore deve accertare che le giacenze di cassa ed i crediti e debiti verso banche esposti in bilancio siano originati da operazioni (incassi e pagamenti) rilevate, per competenza, entro la data di riferimento del bilancio.

Una delle verifiche di particolare rilievo che il revisore deve effettuare è mirata alla cosiddetta verifica della competenza che in prevede 3 punti cardine:

1)      Raffronto tra i dati rilevati nel conteggio fisico di cassa e le registrazioni contabili;

2)      Controllo dei movimenti tra le banche avvenuti in un periodo immediatamente precedente e successivo alla data di bilancio;

3)      Raffronto delle risultanze dell’azienda con quelle delle banche.

Tra le diverse indagini di routine, il revisore è chiamato principalmente a verificare:

a) eventuali compensazioni tra crediti e debiti verso banche;

b) esistenza di vincoli sulle disponibilità dei crediti;

c) garanzie fornite alle banche;

d) importo degli effetti scontati o accreditati dalle banche;

e) corretta contabilizzazione degli interessi di periodo.

Da un punto di vista meramente operativo il revisore dovrà iniziare ad effettuare la circolarizzazione degli istituti di credito con cui l’azienda ha rapporti finanziari e di conto corrente; dovrà riconciliare i saldi di conto con quelli presenti sugli estratti conto bancari, dovrà, in sostanza, effettuare tutte le verifiche che attestino la veridicità dei conti esposti in bilancio.

Autore dell'articolo
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Andrea Sergiacomo

Andrea Sergiacomo, Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti. Abilitato alla professione di Mediatore civile . Componente della Commissione Cooperative Odcec di Roma . Componente della Commissione diritto societario Odcec di Tivoli. Autore di diverse pubblicazioni per riviste specializzate ed esperto in operazioni di riorganizzazione aziendale. Relatore in convegni in materia di contabilità e bilancio di esercizio, con particolare riguardo alle operazioni straordinarie. E’ stato docente di economia aziendale presso istituti tecnici. Ha frequentato corsi di specializzazione in diritto fallimentare ed il corso avanzato sui principi contabili internazionali presso l’Università di Tor Vergata. Svolge attività professionale nel proprio studio di Roma dove fornisce consulenza in diritto societario, diritto fallimentare e pianificazione fiscale con particolare attenzione alla crisi di impresa.

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