In ossequio a quanto disposto dall’art 2404 del c.c. rubricato “ Riunioni e deliberazioni del collegio”, il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, peraltro, qualora lo statuto lo consenta, il collegio sindacale può intervenire secondo le modalità ivi disposte. Il sindaco che non partecipa, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive decade dall’Ufficio. Questo secondo comma dell’art 2404 del c.c., pone in via perentoria che il sindaco che si assenta e non rispetta con la dovuta diligenza il mandato conferito, decada automaticamente dall’ufficio, quando, sottolinea la norma, non adduce un giustifica motivo, alla sua assenza. Da tali riunioni il collegio sindacale deve redigere il verbale sottoscritto da tutti i partecipanti e trascriverlo nel libro del collegio sindacale. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Il collegio sindacale nelle riunioni periodiche è chiamato a tutte le attività di vigilanza previste dall’art 2403 del c.c.: vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall’art. 2409-bis, terzo comma. Giova osservare che collegio sindacale è chiamato a svolgere le verifiche periodiche ex art 14 del D.lgs n.39/2010. Tali verifiche, di norma, sono tenute presso la società, oppure in altro luogo.
Le verifiche previste dall’art 14 prevedono, in via generale:
1) la regolare tenuta della contabilità,
2) la correttezza nella rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
Commenti 1
chi può avere accesso ai verbali del collegio sindacale in una SpA ?