La nota interpretativa del Cndcec: il nuovo assetto dei controlli societari

di Virginia Tosi - - Commenta

Con la nota interpretativa del 24 aprile 2012, il CNDCEC ha esaminato l’assetto dei controlli nelle società di capitali, alla luce delle modifiche apportate, da ultimo, dal DL 9 febbraio 2012 n. 5 (cosiddetto decreto semplificazioni), conv. L. 4 aprile 2012 n. 35.

Tale Decreto, dopo il susseguirsi di novità a partire dalla Legge di Stabilità 2012, ha confermato la possibilità di nominare un organo di controllo monocratico, inizialmente introdotta sia nelle S.p.a. sia nelle S.r.l., esclusivamente in quest’ultimo tipo societario.
Con riferimento al nuovo assetto dei controlli nelle Srl, la nota interpretativa ha evidenziato che la riforma ha ampliato notevolmente l’autonomia organizzativa dei soci di S.r.l., i quali potranno scegliere fra diverse forme di controllo:
– il sindaco unico;
– il Collegio sindacale;
– il revisore.

La scelta del soggetto al quale affidare il controllo influenza anche la possibilità da parte dei soci di scegliere il sistema dei controlli cui assoggettare la società:

1. vigilanza concomitante alla gestione ex art. 2403 c.c. e funzione di revisione legale ex art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 cumulativamente affidate al sindaco o al collegio sindacale;

2. esclusiva funzione di revisione ex art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 affidata al revisore legale o alla società di revisione legale.

Infatti, mentre l’organo di controllo interno (collegio sindacale o sindaco unico) potrà svolgere sia la funzione di vigilanza che quella di revisione legale,  il revisore legale o la società di revisione potranno esercitare esclusivamente l’attività di revisione volta a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché a esprimere il proprio giudizio sul bilancio di esercizio.

Quanto ai requisiti professionali richiesti al sindaco unico e al collegio sindacale, vigono le medesime disposizioni sul collegio sindacale previste per le S.p.a. Laddove l’organo di controllo svolgesse anche la revisione è necessario che il sindaco unico o i membri del collegio sindacale siano scelti fra i revisori legali dei conti (persone fisiche) iscritti nell’apposito registro, in applicazione di quanto previsto dall’art. 2409-bis c.c.

La nota interpretativa sostiene altresì che, in sede di adeguamento degli statuti alle norme attualmente in vigore, salvo il caso in cui vi sia un semplice rinvio alla disciplina legale,  lo statuto potrà prevedere:

• un sistema “opzionale” per la scelta dell’organo di controllo interno, rimettendo all’assemblea dei soci, in sede di conferimento dell’incarico, la scelta di nominare di volta in volta l’organo di controllo interno, nell’assetto monocratico o pluripersonale ovvero il revisore (persona fisica o società di revisione legale);

• un sistema “vincolante” che imponga l’adozione del sindaco unico o del collegio sindacale oppure del revisore. Qualora le disposizioni statutarie impongano la nomina di un organo di controllo interno, ma i soci preferiscano esternalizzare la funzione di revisione, lo statuto potrà, altresì, prevedere che tale funzione sia attribuita al revisore legale o alla società di revisione.

Nelle S.r.l. i collegi sindacali in carica alla data del 31 dicembre 2011 rimarranno in carica fino alla loro naturale scadenza.

Il Cndcec si è anche espresso in merito alla possibilità di modificare, in senso monocratico, la struttura dei collegi sindacali in scadenza nelle prossime assemblee per l’approvazione dei bilanci. In proposito ha affermato che:

1. se lo statuto prevedeva la nomina del collegio sindacale, la possibilità di nominare il sindaco unico non è immediatamente applicabile;

2. se lo statuto non conteneva alcuna clausola in materia di assetti dei controlli o vi era inserito un generico rinvio alla disciplina legale, la nuova disciplina è immediatamente applicabile, senza necessità di alcuna modifica statutaria.

Il Cndcec ha inoltre sostenuto che al sindaco unico delle S.r.l. si devono applicare, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale (artt. 2397-2409 c.c.), nonché le Norme di comportamento del collegio sindacale elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Al sindaco competono, dunque, i medesimi doveri, poteri e responsabilità attualmente attribuiti al collegio sindacale.

Per quanto il legislatore non abbia previsto la nomina di alcun supplente del sindaco unico, la nota interpretativa evidenzia che la nomina di un sindaco supplente è fondamentale in quanto consentirebbe, ai sensi dell’art. 2401 c.c., la sostituzione automatica dell’unico sindaco che dovesse venir meno nel corso dell’incarico, garantendo in tal modo la continuità di svolgimento delle funzioni di controllo.

Il Cndcec ha fatto leva sul D.Lgs. n. 39/2010 il quale distingue il «revisore legale», persona fisica, dalla «società di revisione», persona giuridica per avvalorare la tesi secondo cui il legislatore, nell’art. 2477, abbia voluto riferirsi indifferentemente alla possibilità di affidare la revisione legale dei conti sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche iscritte nell’apposito registro. In caso contrario, il legislatore avrebbe utilizzato l’espressione “revisore legale”  se voleva che la revisione fosse svolta da una persona fisica, mentre avrebbe impiegato l’espressione “società di revisione”, se auspicava a che fosse una persona giuridica a venire incaricata di tale funzione. Sul punto il Cndcec ritiene comunque auspicabile un intervento correttivo volto ad armonizzare, quantomeno sul piano lessicale, l’art. 2477 c.c. con quanto disposto al D.Lgs. n. 39/2010 in tema di revisione legale dei conti.

Autore dell'articolo

Virginia Tosi

Dottore Commercialista in Fermo, è autrice di pubblicazioni e scrive su riviste specializzate su temi societari, aziendali, fiscali, revisione legale, non profit, cooperazione, operazioni straordinarie.

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