L’avviamento che venga iscritto tra le attività deve essere ammortizzato in un periodo corrispondente alla sua vita utile. L’ammortamento deve avvenire sistematicamente, preferibilmente per quote costanti, per un periodo non superiore ai cinque anni (art. 2426, n. 6, c.c.). Sono tuttavia consentiti periodi di maggiore durata, che, secondo il principio contabile OIC 24 comunque non deve superare i venti anni, qualora sia ragionevole supporre che la vita utile dell’avviamento sia senz’altro superiore ai cinque anni.
Sempre secondo il principio OIC 24, in occasione della chiusura di ciascuno dei bilanci, chiuso dopo aver iscritto l’avviamento tra le attività, dovrà essere effettuata una rigorosa analisi del valore dell’avviamento (impairment test), svolgendo un’attenta ricognizione per rilevare eventuali mutamenti nei fattori e nelle variabili presi in considerazione al tempo della originaria rilevazione.
Il controllo del revisore sulla voce avviamento dovrà quindi riferirsi sulla sussistenza del valore iscritto in bilancio e anche sulla sua vita utile residua.
L’approfondimento completo sarà pubblicato in una circolare.