Via libera alle liberalizzazioni: le ultime disposizioni in materia di tariffe, preventivi e tirocini professionali.

di Virginia Tosi - - Commenta

Dopo l’approvazione in Senato e la fiducia approvata dalle Camere lo scorso 21 Marzo, nel pomeriggio di ieri la Camera, con 365 voti favorevoli, 61 contrari e 6 astenuti ha approvato definitivamente il Ddl di conversione del Decreto Liberalizzazioni (Dl 1/2012). Il citato decreto è dunque divenuto legge, siglando un definitivo via libera alle liberalizzazioni, arrivato appena in tempo, dal momento che il decreto sarebbe scaduto domani.

Il testo originario del Decreto Liberalizzazioni, con le sue disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, apportava rilevanti novità in materia di tariffe e preventivi (si rinvia all’articolo “Preventivo senza sanzioni e senza obbligo di forma scritta per i professionisti”) dei professionisti, nonché di tirocini professionali.

Quanto alle tariffe delle professioni regolamentate  è confermata la loro abrogazione. Rimane invariato  l’obbligo di sostituire le tariffe con parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante, ai fini della determinazione dei compensi nella liquidazione giudiziale.  Ad avere invece i caratteri della novità è l’obbligo di stabilire i suddetti “parametri” entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

E’ stabilito che, fino all’entrata in vigore dei decreti ministeriali che determinano i suddetti parametri, è necessario, esclusivamente nell’ambito della liquidazione delle spese giudiziali, continuare ad applicare le tariffe vigenti. Non è più da considerarsi nulla l’eventuale clausola inserita nel contratto tra professionista e cliente, sia esso consumatore finale o microimpresa, la quale, nel definire il compenso, rinvii ai suddetti “parametri”.

Quanto al preventivo del professionista, è confermato quanto sembrava riscrivere  un emendamento presentato in Commissione Industria dal Governo ( si rinvia all’articolo“Preventivo senza sanzioni e senza obbligo di forma scritta per i professionisti”) vale a dire il venir meno  dell’obbligo della forma scritta del preventivo. Viene invece richiesto al professionista di rilasciare un “preventivo di massima”, per il quale non sembra più necessaria né la forma scritta né la specifica richiesta del cliente.

 

Ancora, come voleva il citato emendamento, in caso di inadempimento, il professionista non incorre in alcuna sanzione disciplinare.

A rimanere invariato rispetto all’originario testo è sicuramente l’obbligo per cui la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando, per le singole prestazioni, tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Infine, in tema di tirocinio, è confermato che esso non può avere una durata superiore a 18 mesi ed è previsto ex novo il riconoscimento al tirocinante di un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi.

 

Autore dell'articolo

Virginia Tosi

Dottore Commercialista in Fermo, è autrice di pubblicazioni e scrive su riviste specializzate su temi societari, aziendali, fiscali, revisione legale, non profit, cooperazione, operazioni straordinarie.

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