Piani attestati e vigilanza del collegio sindacale

di Andrea Sergiacomo - - Commenta

 Uno degli aspetti caratterizzanti l’operato del Collegio Sindacale in fase di predisposizione del piano attestato ex art 67 L.F., è riferito alla peculiare attività di controllo a seguito dell’adozione di questo specifico strumento normativo per il superamento della crisi aziendale.

Prima di analizzare la norma di comportamento n. 11.3 riguardante ” la vigilanza del collegio sindacale in caso di adozione di un piano attestato di risanamento” è opportuno chiarire le peculiarità che lo caratterizzano.

Le società che versano in uno stato di crisi, possono proporre ai creditori un piano di risanamento ai sensi dell’art 67 c.3 lettera d) L.F., che consenta all’impresa di uscire dalla crisi ed ai creditori di recuperare in tutto o in parte il credito vantato nei confronti della società.

 Il piano deve essere oggetto di un’attestazione esterna effettuata da un professionista che deve valutare se la fattispecie proposta è percorribile o meno.

Giova evidenziare che nelle società di persone il piano deve essere approvato dai soci con le maggioranze previste per le delibere straordinarie, mentre in presenza di società di capitali, è compito dell’organo amministrativo sottoporre all’assemblea dei soci la possibilità di effettuare tale procedura e per contro, spetterà all’assemblea la nomina degli incarichi affidati ai professionisti che avranno il compito di redigere il piano e di attestarlo.

Già in questa prima fase, appare evidente che l’organo di controllo deve effettuare una valutazione sulla professionalità dei soggetti prescelti e sulla loro adeguatezza in base alle proprie esperienze professionali.

Nella fase successiva il collegio sindacale è chiamato a vigilare sulla corretta esecuzione del piano. E’ opportuno sottolineare che nella fase di controllo il collegio sindacale vive di due momenti importantissimi:

 1) Verifica della scelta effettuata del soggetto incaricato all’attestazione;

 2) Verifica e vigilanza sull’esecuzione del piano.

In particolar modo, la vigilanza del collegio sindacale deve essere concentrata sulla verifica degli obiettivi che sono stati posti alla base del piano di risanamento; in presenza di scostamenti significativi dovrà informare l’organo amministrativo affinchè corregga la rotta, oppure, fornisca adeguati chiarimenti.

A parere di chi scrive, anche in questa fase, si evidenzia come il collegio sindacale sia chiamato ad una verifica peculiare dell’operato prima del soggetto che redige il piano e successivamente del soggetto attestatore. Inoltre, non va sottaciuto che in presenza di organo di controllo sicuramente sono state effettuate le verifiche imposte dalla legge e che, pertanto, gli elementi addotti nel piano attestato sono stati oggetto di dettagliata verifica anche in precedenza.

Autore dell'articolo
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Andrea Sergiacomo

Andrea Sergiacomo, Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti. Abilitato alla professione di Mediatore civile . Componente della Commissione Cooperative Odcec di Roma . Componente della Commissione diritto societario Odcec di Tivoli. Autore di diverse pubblicazioni per riviste specializzate ed esperto in operazioni di riorganizzazione aziendale. Relatore in convegni in materia di contabilità e bilancio di esercizio, con particolare riguardo alle operazioni straordinarie. E’ stato docente di economia aziendale presso istituti tecnici. Ha frequentato corsi di specializzazione in diritto fallimentare ed il corso avanzato sui principi contabili internazionali presso l’Università di Tor Vergata. Svolge attività professionale nel proprio studio di Roma dove fornisce consulenza in diritto societario, diritto fallimentare e pianificazione fiscale con particolare attenzione alla crisi di impresa.

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