Le società partecipanti a una fusione devono predisporre diverse situazioni contabili.
La prima situazione patrimoniale che ciascuna società partecipante alla fusione deve redigere è quella prevista dall’art. 2501 quater c.c, che si sostanzia in un vero e proprio bilancio infrannuale e la cui funzione è quella di fornire ai soci e ai terzi informazioni patrimoniali aggiornate delle società partecipanti alla fusione, in modo che i soci siano in grado di valutare l’opportunità di aderire alla fusione e i creditori possano valutare l’opportunità di fare opposizione ai sensi dell’art. 2503 c.c.
Nel controllo della situazione patrimoniale di fusione da parte del revisore occorre tenere in considerazione le disposizioni civilistiche sul bilancio d’esercizio e le indicazioni a riguardo dei principi contabili OIC 4 e OIC 30.
L’approfondimento completo sarà pubblicato in una circolare.