Il Decreto semplificazioni (D.L. n. 05/2012) ha disposto modifiche normative che interessano il collegio sindacale ed il sindaco unico nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata.
Riguardo le Spa, il nuovo articolo 2397 sostituisce la precedente previsione disposta nella recente L.283/2011, la quale consentiva alle Società per azioni con ricavi o patrimonio netto inferiori a un milione di euro di nominare un sindaco unico, purché fosse presente una clausola statutaria che lo prevedesse.
Il citato “decreto semplificazioni” ha previsto che nelle Spa il collegio sindacale è obbligatorio se vengono superati i parametri entro i quali è possibile redigere il bilancio in forma abbreviata ex art.2435 bis c.c.. Ha altresì evidenziato che, se lo statuto della Spa non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata, è il sindaco unico a svolgere le funzioni del collegio sindacale ed egli deve essere scelto tra i revisori iscritti nell’apposito registro. Pertanto,vi è la nomina dell’organo di controllo monocratico nelle Spa che hanno la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata se non vi è una disposizione contraria nel loro statuto. Il sindaco unico deve essere dunque un revisore legale e nell’ipotesi della sua nomina non sembra essere obbligatoria la previsione dei sindaci supplenti. Rimane comunque l’obbligatorietà della previsione dei sindaci supplenti con la nomina del collegio sindacale.
E’ importante inoltre evidenziare che i collegi sindacali delle Spa nominati entro il 31 dicembre 2011 non scadono automaticamente. Essi rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza.