Controllo dell’applicazione dell’imposta di bollo sui conti correnti

di Roberto Moro Visconti - - Commenta

Dal 1° gennaio 2012 il comma 2 bis dell’articolo 13 della Tariffa, prima parte, allegata al D.P.R. 642/1972, relativa all’imposta di bollo applicabile agli estratti conto dei conti correnti e dei libretti di risparmio inviati da banche e poste, ora prevede un’imposta fissa rispettivamente di 34,20 € se il titolare è una persona fisica ovvero di 100 € se il titolare è altro soggetto.
Viene anche modificata la nota 3bis al medesimo articolo, stabilendo che l’imposta è dovuta a prescindere dall’obbligo o meno dell’invio dell’estratto conto o rendiconto che pertanto si da per inviato almeno annualmente. Viceversa, se l’estratto conto è inviato periodicamente, l’imposta fissa deve essere adeguata proporzionalmente.
È tuttavia prevista un’esenzione dall’imposta qualora l’intestatario del conto sia una persona fisica con un valore medio di giacenza annua complessivamente non superiore a 5 mila €, a prescindere dalla periodicità della rendicontazione.
Il revisore è tenuto a verificare a campione la corretta applicazione dell’imposta, da parte degli intermediari finanziari, nelle diverse comunicazioni che inviano periodicamente alla propria clientela per le attività finanziarie in deposito.

 

Autore dell'articolo

Roberto Moro Visconti

Dottore commercialista e revisore contabile in Milano, è docente di Finanza Aziendale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Svolge attività di ricerca e advisory per gruppi internazionali, aziende familiari e holding in tema di operazioni di finanza straordinaria, valutazioni d'azienda, impairment test, M&A, project financing, marchi e brevetti, microfinanza. Consulente tecnico del Tribunale di Milano, si occupa anche di corporate governance ed è amministratore e sindaco di diverse società.

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