Lo scopo della revisione e la responsabilità del revisore legale

di Ruggero Viviani - - Commenta

Un punto di interesse fondamentale nell’esercizio della professione di revisore legale è costituito dalla correlazione esistente tra lo scopo dell’attività di revisore e la responsabilità professionale.
Iniziamo con lo scopo dell’attività di revisore.
Il revisore dei conti deve valutare la verità, la chiarezza e la correttezza di un bilancio ed esprimere il proprio giudizio  in merito, in modo da fornire ai fruitori del bilancio stesso una ragionevole certezza che lo stesso non contenga “errori significativi” in merito alla situazione patrimoniale e finanziaria, nonché al risultato economico risultanti dal documento.
Il principio di revisione redatto dal CNDCEC nel mese di settembre 2011, relativo alle imprese di dimensioni minori, chiarisce che il revisore forma un giudizio di “ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi …” che “si ottiene quando il revisore ha acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di revisione (ossia il rischio che egli esprima un giudizio inappropriato in presenza di un bilancio significativamente errato) ad un livello accettabilmente basso. Tuttavia, una ragionevole sicurezza non corrisponde ad un livello di sicurezza assoluto, poiché nella revisione contabile esistono limiti intrinseci.”
L’attività di revisione deve svolgersi nell’ambito di un percorso normativo delineato nell’ambito del D.lgs. 39/2010, caratterizzato dall’indipendenza e dalla obiettività (art. 10), nonché attraverso l’uso dei principi di revisione (art. 11).
Specifici adempimenti del revisore sono costituiti dalla relazione di revisione e dal giudizio sul bilancio (art. 14).
In sintesi, l’attività del revisore si sostanzia nel verificare periodicamente la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione contabile dei fatti di gestione, nonché nel verificare la rispondenza del bilancio alle norme di legge, alle scritture contabili ed agli accertamenti eseguiti nonché nel giudizio relativo al bilancio, anche consolidato (Buonocore).
Passiamo ora al secondo punto, connesso con la responsabilità del revisore.
Secondo l’art. 2409 – sexies, la disciplina della responsabilità  è definita dall’art. 2407, comma 1, c.c., nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri. Si tratta di responsabilità solidale ed è commisurata al contributo effettivo al danno cagionato (art. 15, comma 1, D.lgs. 39/2010).
Secondo l’art. 2407, comma 1, c.c., i revisori <<… devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.>>
Sostanzialmente la responsabilità del revisore, a differenza dei sindaci, deriva dalle notizie prevalentemente tratte dai libri contabili, anziché dalle delibere dell’organo amministrativo (G. Verna).
La funzione pubblicistica dell’attività di revisione trova un suo importante collegamento con la responsabilità penale del revisore, disciplinata dall’art. 27 del D.lgs. n. 39, del 27 gennaio 2010, che comporta l’arresto e la reclusione se la condotta è stata posta <<… al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsita' e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa', ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione …>> – si ricordano le ipotesi di corruzione (art. 28), compensi illegali (art. 30) e illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata alla revisione (art. 31).

Autore dell'articolo

Ruggero Viviani

Dottore commercialista e Revisore legale dei conti in Brescia. Svolge da anni l’attività di pubblicista per effetto della quale ha scritto numerosi articoli e libri per conto delle principali case editrici italiane, specializzate in pubblicazioni rivolte ai professionisti e imprese.

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