Secondo la recente massima del Comitato Notarile del Triveneto del 29 dicembre 2011 I.D.8., se i soci attribuiscono al collegio sindacale in carica anche la funzione di revisione legale dei conti, il conferimento dei poteri ha effetto dopo che sia stata accettato dai sindaci in carica: essi infatti hanno diritto di non vedere modificate unilateralmente le condizioni del loro rapporto contrattuale, anche in relazione alle conseguenti responsabilità ed agli eventuali diversi compensi.
Lo stesso principio si applica anche nell’ipotesi inversa di revoca dell’incarico di revisione legale al collegio sindacale in carica.