Il neonato Decreto Legge “Cresci-Italia”, varato dal Governo Monti in materia di liberalizzazioni, si presenta di così vasta portata da coinvolgere ben quindici settori, dal gas alle professioni,dalle banche alle farmacie.
Detto Decreto, approvato dopo ben otto ore di discussione del Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 Gennaio scorso, all’articolo 9, titolato “Disposizioni sulle professioni regolamentate”, contiene rilevanti novità in tema di tariffe professionali.
Definitivo e irrevocabile appare il colpo di spugna sulle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico: saranno dunque cancellate le tariffe e le disposizioni che ad esse fanno riferimento ai fini della determinazione dei compensi dei professionisti.
Nell’alveo di tale abrogazione, il comma 2 dell’articolo in questione, dispone che, in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante.
Subisce pertanto significative variazioni l’art 3, comma 5, del DL 13 Agosto 2011, n.138, che era stato convertito in Legge dalla L. 14 Settembre 2011, n.148 e che alla lettera d, affermava: “In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia”.
Se da un lato è importante evidenziare come sia venuto meno il riferimento alla possibilità di impiegare le tariffe nel contenzioso, dall’altro ancor più rilevante risulta l’obbligo di sostituire le tariffe con parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante, ai fini della determinazione dei compensi nella liquidazione giudiziale. Viene naturale interrogarsi su quali saranno tali parametri, se saranno determinati tenendo conto in una qualche maniera delle tariffe professionali vigenti fino a questo momento o se assumeranno una connotazione del tutto differente. Ugualmente appare lecito chiedersi se, nella definizione dei suddetti parametri, un qualche ruolo potrà comunque essere rivestito dagli ordini professionali dal momento che nessuna variazione è stata apportata all’art 2233 del Codice Civile. Quest’ultimo dispone infatti, al comma 1, che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, va determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene.
Il comma 3 dell’articolo 9 del recentissimo Decreto “Cresci Italia” stabilisce inoltre che, con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, devono essere stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il contratto è nullo ai sensi del D.lgs. n. 206/2005 se tali parametri vengono impiegati nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese
Il compenso per le prestazioni professionali deve essere inoltre pattuito per iscritto al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita in modo onnicomprensivo.
La redazione del preventivo diviene un obbligo deontologico a tutti gli effetti, la cui inottemperanza fa incorrere il professionista in un illecito disciplinare.