Le attività pre-accettazione dell’incarico dei sindaci “revisori legali”

di Giorgio Gentili - - 1 Commento

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato, in consultazione fino al 30 novembre 2011, le “LINEE GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI”.

In tale documento, al paragrafo “R.10.10”, vengono definite le “Attività preliminari all’accettazione dell’incarico”.

In particolare, si evidenzia che il codice civile non dispone nulla riguardo le attività di valutazione che i componenti del collegio sindacale devono svolgere prima della nomina o dell’accettazione, mentre i principi di revisione prevedono che i revisori legali devono porre in essere una serie di attività preliminari, utili per decidere se accettare o mantenere l’incarico. Tale decisione viene presa una volta compresa la natura e la portata dell’incarico da svolgere.

Si ritiene opportuno per analogia che i candidati sindaci, prima di accettare l’incarico, svolgano anch’essi tali attività.

In questo contesto, il documento del CNDCEC, riprendendo quanto previsto dai principi di revisione, cerca di orientare il collegio sindacale nella valutazione della portata e della complessità dell’incarico di revisione.

I candidati sindaci devono effettuare le seguenti attività preliminari:  

–       verificare l’adeguatezza delle competenze e la capacità necessarie per svolgere l’incarico, inclusa la disponibilità di tempo e di risorse;

–       verificare l’integrità del cliente;

–       verificare di essere in grado di poter rispettare i principi deontologici applicabili, inclusa l’indipendenza;

–       stabilire se siano presenti le condizioni indispensabili per lo svolgimento dell’incarico e verificare che la Direzione le abbia comprese ed accettate.

La valutazione dovrebbe essere effettuata preferibilmente collegialmente. In particolare i sindaci devono documentare le proprie valutazioni nelle carte di lavoro.

Premesso ciò e vista la complessità delle attività previste per l’incarico di revisione legale, i sindaci dovranno valutare attentamente se svolgere, oltre l’attività tipica del collegio sindacale, anche l’ulteriore funzione di revisione ex D.Lgs. n.39/2010. Non sarà facile per molti collegi sindacali contemplare contemporaneamente le attività tipiche di tale organo con la complessa attività prevista per lincarico di revisione legale (pianificazione attività, specifiche procedure da seguire, molteplici carte di lavoro, numerose circolarizzazioni, etc.). In molti casi, il collegio, resosi conto della complessità dell’attività da svolgere, non acquisirà l’incarico di revisione legale o usufruirà dell’assistenza di revisori o società di revisione.

Autore dell'articolo
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Giorgio Gentili

Responsabile editoriale e coordinatore del sito Larevisionelegale.it, Dottore commercialista in Macerata, Revisore legale e di cooperative, relatore in corsi e convegni di aggiornamento professionale, autore di numerose monografie. È presidente della commissione “Diritto penale d'impresa: area specialistica D.Lgs. n. 231/2001" dell’UNGDCEC e consulente di società di revisione.

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