Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha redatto una Nota Interpretativa con cui ha analizzato alcuni degli aspetti principali introdotti dalla Legge di Stabilità 2012, riguardanti la disciplina del collegio sindacale e sindaco unico nelle srl e spa. Il Consiglio ha chiarito dei dubbi che riguardano la nomina del sindaco unico nelle srl e la decorrenza delle nuove disposizioni.
Il Consiglio illustra che, in virtù della correlazione tra gli artt. 2477 e 2397 c.c., nelle Srl:
– se l’organo di controllo è obbligatorio ai sensi dell’art. 2477 c.c., comma 2 e 3, e vengono superati entrambi i parametri di cui all’ultimo comma dell’art. 2397 c.c. (1 milione di euro di ricavi o patrimonio netto), deve essere nominato un collegio sindacale;
– se l’organo di controllo è obbligatorio ai sensi dell’art. 2477 c.c., comma 2 e 3, e anche solo uno dei parametri di cui all’ultimo comma dell’art. 2397 c.c. è sotto il limite previsto (1 milione di euro di ricavi o patrimonio netto), l’organo di controllo può essere monocratico (se lo statuto lo prevede). Se non vi è una espressa previsione statutaria in tal senso, considerato il rinvio all’art. 2397 c.c., ultimo comma, deve essere nominato un collegio sindacale.
Riguardo all’efficacia delle nuove disposizioni, il Consiglio Nazionale evidenzia che:
– “l’entrata in vigore della legge non inciderà sui collegi sindacali in carica”;
– “stante l’inderogabilità del termine di durata triennale della carica e la relativa inamovibilità dei sindaci il collegio sindacale è destinato a svolgere le sue funzioni fino alla naturale scadenza del suo mandato”.