Tiene sempre banco la riforma della revisione legale dei conti a tutt’oggi in corso.
Le disposizioni contenute nell’art. 2477 c.c. disciplinano l’ambito delle competenze, dei poteri e la nomina dell’organo di controllo nelle S.r.l.
Le nuove disposizioni si limitano a modificare il numero dei sindaci che si svilisce fino alla definitiva concretizzazione di un organo monocratico sul quale vengono addossate enormi funzioni e responsabilità.
In particolare il sindaco è investito dalle funzioni proprie alle quali si aggiungono quelle specifiche della revisione contabile, <<se l’atto costitutivo non dispone diversamente>>, ai sensi dell’art. 2477, comma 5, anche nella versione modificata ed integrata dall’art. 4 undecies, comma 13, del maxiemendamento al DDL stabilità 2012.
Si può facilmente ritenere che le società che sono obbligate alla nomina del sindaco o del revisore facilmente continuino ad applicare la clausola automatica contenuta nell’art. 2477, c.c., mediante la quale viene garantito il risparmio di costi, in materia di controllo legale dei conti, fino a due terzi della spesa sostenuta in passato.
Quello che oggi lascia perplessi gli addetti ai lavori riguarda l‘ efficacia del controllo legale dei conti alla luce delle novità introdotte dal legislatore.
Il sindaco unico, con mansioni di revisione contabile, deve vigilare sull’osservanza della legge, dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento (art. 2403, c.c.), nonché deve occuparsi della revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis, c.c..
Le funzioni attribuite nell’ambito dell’attività sindacale sono peraltro numerose e specifiche. Si tenga presente, a mero titolo esemplificativo, all’intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione (art. 2405, c.c.), agli adempimenti connessi con le omissioni degli organi amministrativi (art. 2406, c.c.), alla verifica dell’integrità del capitale sociale ai sensi degli artt. 2482 – bis e 2482 – ter, c.c., ecc..
Riguardano l’attività del revisore quelle indicate nel recente documento redatto dal CNDCEC, relativo a “L’applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori”, del mese di settembre 2011, dal quale si evincono i controlli anti-frode, i controlli che attengono all’individuazione di errori significativi in merito alla valutazione delle poste di bilancio per effetto delle quali deve valutare i contenziosi e le contestazioni, deve verificare l’effettiva consistenza del magazzino, ecc.).
La funzione del libero professionista in generale, e del sindaco in particolare, è proprio quella di garanzia nei confronti dei cittadini, laddove lo Stato non può giungere capillarmente e direttamente.
Oggi si assiste alla riduzione di tale garanzia in quanto l’attuale crisi economica e finanziaria obbliga lo Stato a tagliare i costi in maniera indiscriminata, giustificando la misura quale: “Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini”.