Per le società cooperative è possibile prendere in considerazione la disciplina di riferimento delle società per azioni o delle società a responsabilità limitata a seconda della normativa che è prevista nello statuto sociale.
Per verificare l’esistenza dell’obbligo di nomina del collegio sindacale nelle cooperative è necessario far riferimento al primo comma dell’art. 2543 c.c., indipendentemente dalla forma sociale adottata dalla società. Tale norma dispone che la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’art.2477 c.c., nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi
La Legge di Stabilità 2012 ha modificato l’art. 2477 c.c. sostituendo il collegio sindacale con il sindaco unico. La citata modifica normativa non ha cambiato i casi in cui è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo ovvero se:
– il capitale sociale è pari almeno a 120.000,00 euro;
– per due esercizi consecutivi sono stati superati due limiti indicati dall’art. 2435-bis c.c. (totale attivo stato patrimoniale: euro 4.400.000; ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 8.800.000; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità).
– la cooperativa emette strumenti finanziari non partecipativi;
– è previsto dallo statuto;
– la cooperativa è obbligata alla redazione del bilancio consolidato;
– la cooperativa controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.
L’art. 2543 c.c. fa riferimento al collegio sindacale e non al sindaco unico. Allo stesso tempo la citata norma richiama l’art. 2477 c.c. in cui, con l’approvazione della Legge di Stabilità, si prende in considerazione un organo monocratico. Tenuto conto di quanto premesso, l’approvazione della Legge di Stabilità comporta per le cooperative la sostituzione del collegio sindacale con il sindaco unico?
Da un’analisi letterale dell’art. 2543 c.c. sembra che non sia previsto il sindaco unico nelle società cooperative, indipendentemente dal modello “spa” o “srl” adottato. Si attendono comunque dei chiarimenti in materia.
Commenti 1
Pingback: Sindaco unico o Collegio: ancora dubbi - La Revisione Legale