Certificazione obbligatoria del bilancio delle cooperative ex L. 59/92

di Giorgio Gentili - - 3 Commenti

Le cooperative ed i loro consorzi sono assoggettate alla certificazione annuale del bilancio per opera di una società di revisione in possesso dei requisiti di cui all’art. 15 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, se si verifica almeno una delle seguenti ipotesi:

–     valore della produzione superiore a euro 60.000.000,00;

–     riserve indivisibili superiori a euro 4.000.000,00;

–     prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori ad euro 2.000.000,00

–     partecipazione di controllo in società per azioni.

Tale certificazione è eseguita da parte di una società iscritta all’albo speciale o di una società di revisione autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico, che siano convenzionate con l’associazione riconosciuta, alla quale le società cooperative e i loro consorzi aderiscano, secondo uno schema di convenzione approvato dallo stesso Ministero.

Per le società cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte in un apposito elenco formato dal Ministero dello sviluppo economico.

Per le società cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte negli elenchi formati dalle regioni stesse.

La relazione di certificazione, quale atto complementare alla vigilanza, è allegata al progetto di bilancio da sottoporre ad approvazione dell’assemblea dei soci.

La mancata certificazione o la certificazione effettuata da società non convenzionata può comportare, limitatamente alla nomina della società di revisione, l’assoggettamento alla gestione commissariale della cooperativa.

Autore dell'articolo
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Giorgio Gentili

Responsabile editoriale e coordinatore del sito Larevisionelegale.it, Dottore commercialista in Macerata, Revisore legale e di cooperative, relatore in corsi e convegni di aggiornamento professionale, autore di numerose monografie. È presidente della commissione “Diritto penale d'impresa: area specialistica D.Lgs. n. 231/2001" dell’UNGDCEC e consulente di società di revisione.

Commenti 3

  1. Buongiorno Dott. Gentili
    La nostra Cooperativa è a mutualità prevalente e svolge solo attività di garanzia fidejussoria. Nell’anno 2017 le riserve indivisibili hanno superato i 4.000.000,00 pertanto necessita di certificazione annuale. Nell’anno in corso a seguito di perdite d’esercizio che verranno imputate a riserve il limite dei 4.000.000,00 scenderà a 3.950.000,00 circa. La domanda è: si puo’ evitare di nominare una società di revisione per la certificazione proprio in previsione nel 2018 del non raggiungimento del limite previsto?

    Inoltre Le chiedo se è previsto il revisore unico nella fattispecie della nostra Cooperativa. Se si a quale normativa si deve fare riferimento. E’ possibile inserire nel proprio statuto la previsione del Revisore Unico o necessita il Collegio Sindacale composto da 5 membri tra effettivi e supplenti?

    Nel caso in cui in una cooperativa è soggetta a certificazione del bilancio da parte di una società di revisione ai fini delle legge 59/92, il collegio sindacale decade dalla revisione legale dei conti? O viceversa, è sufficiente la certificazione del bilancio da parte del collegio con funzione di revisione legale?

    La ringrazio anticipatamente se vorrà darmi una risposta immediata.
    Angela Ranieri

  2. Buongiorno Dott. Gentili,
    sono dello stesso parere del sig. Borrello. E’ possibile che ci sia una duplicazione della revisione legale in società cooperative che superino sia i limiti per l’obbligo della revisione legale dei conti che della legge 59/92?

    Nel caso in cui in una cooperativa è soggetta a certificazione del bilancio da parte di una società di revisione ai fini delle legge 59/92, il collegio sindacale decade dalla revisione legale dei conti? O viceversa, è sufficiente la certificazione del bilancio da parte del collegio con funzione di revisione legale?

    Cordialmente
    Stefano

  3. La coop. è sociale ad oggetto plurimo e con l’esercizio 2016 ha totalizzato riserve indivisibili per oltre 4.000.000, pertanto necessita di certificazione.
    Ma può bastare la relazione del Collegio sindacale composto da revisori contabili e avente anche la funzione di revisore legale dei conti per la suddetta società ? o occorre il ricorso ad ente terzo, come si evince dal c.2 dell’art.15 l.5992 e ribadito dal c.1 dell’art.11 del D.Lgs. 220/02 ?
    Personalmente sono x questo secondo aspetto, ma….ci sono stati aggiornamenti che mi sfuggono ???
    Potrei avere risposta con una certa urgenza ? Grazie, Revisore Borrello Vito.

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