La revisione legale nell’ambito dell’accertamento della continuità aziendale nella crisi d’impresa

di Ruggero Viviani - - Commenta

Tra i principi  di redazione del bilancio appare di fondamentale importanza il principio della continuità aziendale (art. 2423-bis, comma 1, n. 1), c.c.).

La mancanza della continuità aziendale costituisce un impedimento per l’applicazione dei principi di redazione e dei criteri di valutazione specificamente indicati nel codice civile (in particolare, si ricordano il criterio del costo ed il principio  della prudenza, ecc.).

Una crisi aziendale può pregiudicare il normale funzionamento della società, mettendo questa di fronte a nuovi obblighi contabili che sono oggetto di accertamento da parte del revisore.

Nel caso di specie i revisori devono acquisire la documentazione probatoria adeguata allo scopo di verificare “se vi sia un’incertezza significativa riguardo alla capacità dell’impresa di continuare ad operare almeno per 12 mesi come entità in funzionamento” (E. Bozza, Ruolo dei sindaci – revisori nelle situazioni di crisi,  http://www.irdcec.it,  Diretta del 21 marzo 2011).

Gli elementi che possono segnalare la decadenza del presupposto di continuità aziendale sono molteplici (si veda: CNDCEC, Commissione paritetica per i principi di revisione, Continuità aziendale, Documento n. 570).

Il conseguimento di perdite può costituire un campanello d’allarme che segnala il momento dal quale la società non è più in grado di proseguire il normale svolgimento dell’attività aziendale. La conseguenza di ciò può essere costituita dall’applicazione dei criteri estimativi previsti nell’ambito della procedura di liquidazione.

Si ricorda che il codice civile disciplina le cause che determinano lo scioglimento delle società di capitali e, tra le altre, le seguenti:

–          la sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale;

–          la riduzione del capitale al disotto del minimo legale;

–          per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto;

–          ecc.

In generale, gli effetti della liquidazione decorrono dalla data d’iscrizione presso il registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori che accerta il verificarsi della causa di scioglimento  (ad eccezione dello scioglimento deliberato dall’assemblea, nel qual caso gli effetti dello stesso decorrono dalla data dell’iscrizione della delibera assembleare).

La correttezza dei principi di redazione del bilancio rappresenta  un elemento costitutivo della relazione di revisione (ved. art. 2409 ter, c.c. ed art. 14, D.l. n. 39/2010, indicato al n. 2, lett. g), del Principio di revisione n. 002, del 6 aprile 2011).

Autore dell'articolo

Ruggero Viviani

Dottore commercialista e Revisore legale dei conti in Brescia. Svolge da anni l’attività di pubblicista per effetto della quale ha scritto numerosi articoli e libri per conto delle principali case editrici italiane, specializzate in pubblicazioni rivolte ai professionisti e imprese.

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