Legge di Stabilità: ridimensionamento del Collegio Sindacale

di Ruggero Viviani - - 1 Commento

Si legge, grazie alla stampa specializzata, che il maximendamento alla legge di Stabilità preveda una modifica dell’art. 2477 c.c., riguardante la disciplina del collegio sindacale e della revisione contabile.

Si riporta di seguito l’attuale formulazione della disposizione sopra indicata:
L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.
La nomina del collegio sindacale é obbligatoria se il capitale sociale non é inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.
La nomina del collegio sindacale é altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo 2435-bis
.

Resterebbero invariate le disposizioni più sopra riportate contenute nei commi 2 e 3, fatta eccezione per la collegialità dell’organo di controllo, in quanto la “voce” collegio sindacale sarebbe sostituita con la “voce” sindaco o revisore generando, di fatto, un ridimensionamento del controllo legale dei conti delle società di capitali.

Un’altra presunta modifica riguarda l’art. 2397 c.c.., relativo alle S.p.a., di seguito riportato nella sua attuale formulazione:
Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
.

Il ridimensionamento de quo riguarderebbe anche la suddetta disposizione, tenendo ferma la presenza del collegio sindacale unicamente per le società di capitali con capitale sociale non inferiore a 10 milioni di euro e per le società quotate (la bozza in circolazione nella serata del 9 novembre 2011 prevede il limite di 1 milione di euro).

Negli altri casi il controllo sarebbe affidato ad un unico sindaco scelto tra i revisori legale dei conti.

Si attendono conferme e sviluppi dei lavori parlamentari, attualmente in corso d’opera.

Autore dell'articolo

Ruggero Viviani

Dottore commercialista e Revisore legale dei conti in Brescia. Svolge da anni l’attività di pubblicista per effetto della quale ha scritto numerosi articoli e libri per conto delle principali case editrici italiane, specializzate in pubblicazioni rivolte ai professionisti e imprese.

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