A differenza di fusioni e scissioni, il D.Lgs. 58/1998 (TUF) non prevede un’autorizzazione preventiva della Banca d’Italia per le operazioni di cessione e conferimento d’azienda effettuate da SGR.
Tuttavia, il Regolamento di Banca d’Italia del 14 aprile 2005, Titolo IV, Capitolo 4, Sezione II, prevede (nell’ambito di operazioni che possono avere riflessi significativi sull’operatività complessiva dell’intermediario, sull’adeguatezza patrimoniale e/o sull’assetto organizzativo dello stesso) che nel caso di cessione di rapporti giuridici, vi sia un silenzio-assenso, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione a Banca d’Italia dell’operazione.