Secondo gli IFRS/IAS, le rimanenze sono beni destinati alla vendita durante il normale corso dell’attività, ovvero all’utilizzo nel processo produttivo oppure alla vendita come materie prime.
Queste vanno incluse fra le attività correnti, anche se il realizzo avverrà dopo l’anno (12 mesi). Non è prevista la suddivisione richiesta dal nostro art. 2424 Cod. Civ. anche se per le rimanenze legate a contratti di appalto di opere o di servizi, o forniture ultrannuali, è necessario l’iscrizione di un’apposita voce “Lavori in corso su ordinazione”, distinta dalle “altre” rimanenze di magazzino.
La valutazione avviene al minore tra costo e valore netto realizzabile. Nel caso di un aumento del valore dei beni successivo a una svalutazione è necessario operare una rivalutazione del magazzino (nei limiti di quanto svalutato in precedenza).
In altri termini, le rimanenze di magazzino valutate in base all’OIC n. 13 non necessitano di rettifiche per passare ad una valutazione secondo lo IAS 2.
Caso diverso se per la valutazione è stato adottato il metodo del LI.FO (magari, il LI.FO a scatti fiscale); in tal caso occorre rettificare la valutazione per portarla al metodo FI.FO, oppure al metodo del costo medio ponderato. In molti casi ciò provocherà un incremento del valore delle rimanenze; la differenza dovrà essere imputata a riserva.